| News Edilizia | Novita' edilizia
Gennaio 2012
SICUREZZA:
Come si redige un POS (Piano Operativo di Sicurezza): ecco un modello completo e versatile.
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APPROFONDIMENTI TECNICI:
Pubblicata in Gazzetta la Legge Monti. Ecco le principali novità relative al settore edile.
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OPERE EDILI:
Riforma catasto: addio a vani e classi?.
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APPROFONDIMENTI TECNICI:
Regime dei contribuenti minimi e ritenuta d'acconto. Ecco come bisognerà operare.
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APPROFONDIMENTI TECNICI:
Arriva il “Milleproroghe”, ma in versione light!.
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Dicembre 2011
LL.PP.LAVORI PUBBLICI:
Offerte al netto del costo del lavoro, DIETROFRONT! “Comma 3 bis” ABROGATO!.
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LL.PP.LAVORI PUBBLICI:
Offerta economicamente più vantaggiosa e modalità operative: arrivano le linee guida dell'Autority.
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APPROFONDIMENTI TECNICI:
Rivoluzione in tema di privacy e trattamento dei dati riservati: nessuna tutela per le imprese.
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TERMOTECNICA:
Cos’è una pompa di calore? Come funziona? A cosa serve? Vediamo i principi di funzionamento, i criteri di scelta e i consigli per l’installazione.
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SICUREZZA:
Ruolo, obblighi e responsabilità del coordinatore per la sicurezza nei cantieri edili.
- il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione.
- il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, che deve.
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OPERE EDILI:
Cos'è il SUAP e a cosa serve? Pubblicato il Decreto con le nuove misure attuative.
Il SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive) è lo sportello dove qualsiasi imprenditore può avviare o sviluppare un’impresa e ricevere tutti i chiarimenti sui requisiti e gli adempimenti necessari.
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Novembre 2011
CATASTO:
Immobili fantasma, rendita presunta e aggiornamento catastale. La guida dell'Agenzia del Territorio.
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TERMOTECNICA:
Isolamento a cappotto: la guida completa su esecuzione e posa in opera, con immagini e dettagli esecutivi.
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EDILIZIA - APPROFONDIMENTI TECNICI:
Posta Elettronica Certificata: presto, entro il 29 Novembre, l’obbligo per le imprese.
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TERMOTECNICA:
Autorità per l’Energia Elettrica e Conto Energia: Delibere:
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Ottobre 2011
SICUREZZA:
Rischio elettrico e individuazione e gestione dei rischi. Ecco il quaderno tecnico.
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TERMOTECNICA:
Cosa sono gli impianti di cogenerazione e quali sono gli effettivi vantaggi.
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OPERE EDILI:
Compravendita senza certificato di abitabilità? Scatta il risarcimento da parte del venditore nei confronti dell’acquirente.
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OPERE EDILI:
Ecco la bozza del nuovo Decreto Sviluppo! Tante novità anche per l’edilizia.
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OPERE EDILI:
Il manuale completo per l’isolamento termico e acustico delle facciate in laterizio.
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OPERE EDILI:
Chiarimenti dal Ministero sulla Stazione Unica Appaltante.
Il Ministero dell'Interno ha inviato una Lettera Circolare alle Prefetture delle province italiane, invitando ad attivarsi per l'adozione delle Stazioni Uniche Appaltanti, introdotta col D.P.C.M. 30 giugno 2011, in attuazione dell'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 - Piano straordinario contro le mafie.
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TERMOTECNICA:
Maggiorazione tariffa incentivante per smaltimento coperture in eternit.
Le regole applicative del GSE per gli impianti fotovoltaici prevedono che in caso di installazione di moduli con smaltimento di coperture in eternit venga applicata la maggiorazione di 5 centesimi di euro per ogni kWh prodotto.
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Settembre 2011
APPROFONDIMENTI TECNICI:
149 domande e risposte sul Nuovo Conto Energia. Tutti i dubbi sciolti dal GSE!.
Vengono fornite risposte a quesiti sulle istruzioni operative per accedere agli incentivi, sulla cumulabilità degli incentivi, sulla compilazione delle schede tecniche, sui grandi impianti, sull’utilizzo del portale informatico.
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OPERE EDILI:
Antisismica, opere ed edifici di interesse strategico. Il Friuli definisce nuove modalità operative.
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TERMOTECNICA:
Cosa sono gli impianti di cogenerazione e quali sono gli effettivi vantaggi.
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TERMOTECNICA:
Arrivano gli incentivi per gli impianti di cogenerazione.
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SICUREZZA:
Valutazione dei rischi: cosa vuol dire AUTOCERTIFICAZIONE?.
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APPROFONDIMENTI TECNICI:
Manovra-bis approvata dalla Camera. Cosa cambierà per i professionisti dell’edilizia.
Il Provvedimento di conversione della Manovra-bis è stato firmato dal Presidente della Repubblica.
Si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
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OPERE EDILI:
Nessun compenso al geometra che progetta strutture in cemento armato.
Il geometra non ha diritto al compenso per la progettazione di opere in cemento armato, in quanto nella sua competenza professionale rientrano solo le costruzioni agricole che non richiedono particolari operazioni di calcolo. È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione nella Sentenza n. 18038 del 2 settembre 2011.
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LL.PP. LAVORI PUBBLICI:
Dall’Unione Europea arrivano i formulari di riferimento per i bandi di gara.
Sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L222 del 27 agosto 2011 è stato pubblicato il "Regolamento di esecuzione (UE) n. 842/2011 della Commissione del 19 agosto 2011" che fornisce i modelli di formulari per la pubblicazione di bandi e avvisi nel settore degli appalti pubblici e che abroga il Regolamento CE n. 1564/2005.
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SICUREZZA:
Documentazione da tenere in cantiere. Ecco il quadro completo.
Conservare la documentazione in cantiere rappresenta uno degli adempimenti più importanti e delicati per la gestione della sicurezza.
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LL.PP. LAVORI PUBBLICI:
E’ arrivata la Stazione Unica Appaltante. Sulla Gazzetta Ufficiale del 29 agosto 2011 è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2011 recante “Stazione Unica Appaltante, in attuazione dell'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 - Piano straordinario contro le mafie”.
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OPERE EDILI:
La nuova Guida alle detrazioni del 55% e chiarimenti sulle ritenute d’acconto dall’Agenzia delle Entrate.
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Agosto 2011
TERMOTECNICA:
Il GSE ha rilasciato la prima revisione alla Guida per l’integrazione architettonica, con i criteri e le modalità di installazione di impianti fotovoltaici innovativi finalizzati all’integrazione architettonica.
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OPERE EDILI:
Ristrutturazioni edilizie: la guida per procedere in maniera corretta con le detrazioni fiscali.
La Finanziaria 2010 ha prorogato fino al 31 dicembre 2012 il termine per fruire della detrazione del 36% delle spese sostenute per i lavori di recupero del patrimonio edilizio.
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LL.PP. LAVORI PUBBLICI:
Appalti, bandi tipo e costo del lavoro. Dall'AVCP le indicazioni per stazioni appaltanti, tecnici e imprese. Interpretazioni sulla determinazione del costo del personale ai sensi dell’articolo 81, comma 3-bis del Codice.
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OPERE EDILI:
Prime indicazioni per l'applicazione delle modificazioni introdotte all'Art. 81 del Codice dei Contratti Pubblici, dalla legge 12 Luglio 2011 N°. 106, di conversione del D.L. 70/2011, dal "Decreto Sviluppo".
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Luglio 2011
OPERE EDILI:
Prevenzione incendi: arriva la Regola Tecnica per gruppi elettrogeni e impianti di cogenerazione.
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SICUREZZA:
mpianti a gas: precauzioni, requisiti per la sicurezza, comportamenti in casi di emergenza. Una guida per l’installazione, utilizzo e manutenzione.
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OPERE EDILI:
Manovra finanziaria: in arrivo i tagli alle detrazioni fiscali.
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TERMOTECNICA:
Come si realizza un impianto fotovoltaico “architettonicamente integrato”? Ecco la guida alle applicazioni innovative.
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LAVORI PUBBLICI:
Decreto Sviluppo diventa “Legge Sviluppo”. Modifiche al D.P.R. 380/2001.
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TERMOTECNICA:
Quarto Conto Energia: arrivano le Regole Tecniche e le Regole Applicative.
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APPROFONDIMENTI TECNICI:
Nuovo regime dei minimi. Dal 2012 addio al “forfettone” per molti professionisti.
L'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sarà ridotta dal 20% al 5% per i nuovi professionisti.
Gli attuali professionisti fuoriescono dal regime dei minimi, passando a quello ordinario oppure ad un regime ad hoc (regime ex-minimi).
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LAVORI PUBBLICI:
La Guida pratica per i Contratti Pubblici di servizi e forniture.
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OPERE EDILI:
Arriva l'ok per la Manovra Finanziaria. Nessun taglio agli incentivi per le rinnovabili e ritenute sulle detrazioni fiscali del 36% e del 55% scende dal 10% al 4%.Via libera del presidente della Repubblica Giorgio Napolitano alla Manovra Finanziaria 2011-2014 (Decreto Legge n 98 pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 6 luglio 2011).
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Giugno 2011
APPROFONDIMENTI TECNICI:
Studi di settore: cosa sono e come comunicare i dati.
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LAVORI PUBBLICI:
Come calcolare i costi della sicurezza e della manodopera.
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APPROFONDIMENTI TECNICI:
Rivoluzione dal mondo WEB: in arrivo i nuovi domini internet.
Grandi novità si prospettano per il mondo di Internet: una serie di nuovi possibili “nomi a dominio” saranno disponibili dal prossimo anno.
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LAVORI PUBBLICI:
OK dalla Camera per il Decreto Sviluppo. Ecco le principali disposizioni su Piano Casa, fabbricati rurali, ganasce fiscali e credito d’imposta.
Il Decreto Sviluppo è stato approvato dalla Camera il 21 giugno 2011 e passa al Senato per il via libera definitivo che dovrebbe arrivare entro il 12 luglio.
Vediamo brevemente alcuni aspetti salienti del provvedimento dopo l'approvazione della Camera.
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LAVORI PUBBLICI:
Clausole di tracciabilità: dal 17 giugno adeguamento automatico di tutti i contratti.
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LAVORI PUBBLICI:
Certificati di Esecuzione dei Lavori Pubblici e Nuovo Codice degli Appalti.
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APPROFONDIMENTI TECNICI:
L'omessa presentazione del DURC non costituisce reato penale. Le sanzioni per la mancata presentazione del Documento Unico di Regolarità Contributiva non possono essere di natura penale, ma solo amministrativa.
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LAVORI PUBBLICI:
Entra in vigore il nuovo Codice dei Contratti Pubblici.
Ricordiamo che è entrato in vigore il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, relativo al “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE 3 2004/18/CE”.
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TERMOTECNICA:
Come richiedere gli incentivi per impianti fotovoltaici al GSE.
Il GSE (Gestore Servizi Energetici) informa che è operativa la sezione del sito internet per la richiesta delle tariffe incentivanti previste dal quarto Conto Energia (D.M. 5 maggio 2011).
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OPERE EDILI:
Finalmente la guida completa sulla Cedolare Secca dell'Agenzia delle Entrate.
Il Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (“Disposizioni in materia di Federalismo Fiscale Municipale”) ha introdotto la “cedolare secca” per la tassazione sulla locazione di immobili ad uso abitativo.
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Maggio 2011
FOTOVOLTAICO:
Speciale fotovoltaico: la convenienza inaspettata del quarto Conto Energia. Concetti di base e studio sulla convenienza economica per Nord, Centro e Sud Italia.
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LAVORI PUBBLICI LL.PP.
Nuove modalità operative per la detrazione del 36%.
Il Decreto Sviluppo, che ha iniziato il suo iter per la conversione in legge alla Camera, ha introdotto diverse modifiche nel settore dell'edilizia.
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OPERE EDILI:
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Risoluzione 58/E, relativa all’istituzione dei codici per il versamento dei contributi alla Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti. I nuovi codici sono validi dal prossimo 6 giugno.
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OPERE EDILI:
Vademecum su adempimenti fiscali e opportunità per cittadini, tecnici e imprese. Dall’agenzia delle Entrate l’Annuario 2011.
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OPERE EDILI:
Detrazioni fiscali: chiarimenti e guida dell'Agenzia delle Entrate per il Risparmio Energetico.
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OPERE EDILI:
Le novità del Decreto Sviluppo: modifiche al Codice dei Contratti, semplificazioni per detrazione 36%, Scia, sanatoria catastale, relazione acutica.
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 110 del 13 maggio 2011 è stato pubblicato il decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, meglio noto come Decreto Sviluppo, che è entrato in vigore il 14 maggio scorso.
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TERMOTECNICA:
Dal Comitato Termotecnico Italiano le Linee guida sui Camini.
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TERMOTECNICA:
In Gazzetta Ufficiale il Nuovo Conto Energia. Novità e criteri di incentivazione su Building ACCAdemy.
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TERMOTECNICA:
Dal GSE una interessante pubblicazione sugli impianti fotovoltaici realizzati in Italia. Curiosità e statistiche.
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APPROFONDIMENTI TECNICI:
Per i redditi dei professionisti vale solo il principio di cassa.
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LL.PP. LAVORI PUBBLICI:
Domande e risposte sui contratti pubblici. Una interessante pubblicazione del Ministero delle Infrastrutture.
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OPERE EDILI:
Il massetto come lo metto?” La guida pratica con regole e suggerimenti per la scelta e la posa dei massetti cementiti.
Dopo “Usa e Isola” e i materiali isolanti è la volta dei massetti cementizi.
“Il massetto come lo metto” è un manualetto pratico di semplice comprensione realizzato dalla Scuola Edile di Bergamo, in collaborazione con Calcestruzzi S.p.A. e ANCE Bergamo, che fornisce regole e suggerimenti per la posa dei massetti cementizi.
Come i precedenti manuali, anche questo ha le caratteristiche della snellezza e della praticità, indicando quali sono gli accorgimenti e i passaggi da rispettare per eseguire le opere a regola d'arte.
E' così strutturato:
- Glossario.
- Tipologie di massetto.
- Classificazione in funzione della posa.
- Le classi di consistenza.
- La posa in opera.
- Difetti e Cause.
- Responsabilità.
- Lista di Controllo.
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TERMOTECNICA:
Impianti fotovoltaici - “data di completamento della connessione”. Chiarimenti da AEEG.
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OPERE EDILI:
Decreto Sviluppo: in arrivo tante novità su interventi edilizi e non solo.
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TERMOTECNICA:
Finalmente arriva il IV Conto Energia.
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Aprile 2011
LAVORI PUBBLICI: LL.PP.
Può un'impresa “avvalersi” delle Certificazione ISO 9000 di un'altra impresa?. Vedi allegati.
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OPERE EDILI:
Ponteggio e furto in appartamento. Di chi è la responsabilità? .Un’impresa edile, nei primi due gradi di giudizio, è stata ritenuta responsabile del furto ad opera di ignoti nei confronti degli abitanti di un appartamento adiacente ad un cantiere edile allestito dall’impresa stessa. Vedi allegati.
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TERMOTECNICA:
Protocollo ITACA nazionale 2011: uffici e residenze private.
La principale novità è la definizione di due protocolli:
- Protocollo per Edifici residenziali;
- Protocollo per Uffici pubblici e privati.
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TERMOTECNICA: Quarto Conto Energia. Ecco la bozza in attesa della Conferenza Stato-Regioni.
È stata diffusa dal Ministero dello Sviluppo Economico la bozza del Decreto attuativo sugli incentivi per il fotovoltaico, in attesa della Conferenza Unificata tra Stato e Regioni.
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TERMOTECNICA:
Scambio sul posto: dal GSE le Nuove Regole Tecniche.
Il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) ha reso noto che l’Autorità per l'Energia ha approvato l’aggiornamento delle Regole Tecniche relative ai criteri di calcolo per il contributo in conto scambio, predisposte dal GSE ai sensi dell’articolo 10 del Testo Integrato dello Scambio sul Posto.
Le nuove Regole Tecniche sono state redatte con l’obiettivo di introdurre un maggior livello di comprensibilità per l’utente circa le modalità di calcolo dei corrispettivi.
Le novità introdotte riguardano principalmente:
- I flussi informativi tra il GSE e le imprese di vendita;
- Le modalità di determinazione del contributo in conto scambio in acconto per l’anno 2011.
Relativamente ai flussi informativi tra il GSE e le imprese di vendita, queste ultime sono tenute a trasmettere al GSE:
- Il dettaglio mensile dei dati anagrafici e i dati caratteristici della fornitura, con cadenza al più annuale, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento
- I dati relativi all’energia elettrica fatturata in prelievo e al relativo onere OPR, corrispondente alle bollette emesse nell’anno solare di riferimento, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento.
In allegato al presente articolo la guida del GSE contenente le specifiche di dettaglio per la trasmissione dei suddetti dati già a partire dalle competenze dell’anno 2010.
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CATASTO:
Vademecum per le denunce DOCFA.
La Direzione Regionale dell'Agenzia del Territorio Regione Emilia Romagna ha pubblicato un utile vademecum sulle procedure Docfa, al fine di dare una risposta alle problematiche più frequenti che i tecnici incontrano nella redazione delle denunce catastali.
La guida è stata realizzata attraverso un confronto tra i tecnici degli Uffici Provinciali dell’Agenzia del Territorio e i professionisti, al fine di rendere più trasparenti le modalità operative degli Uffici.
Il documento illustra diversi argomenti: opzioni di accatastamento, denuncia di nuova costruzione (dichiarazione ordinaria, fabbricati rurali, fabbricati mai dichiarati), denuncia di variazione, dati del tipo mappale, identificativi catastali, toponomastica, etc.
È così strutturato:
- Denunce Docfa.
- Causali.
- Planimetrie.
- Elaborato planimetrico ed elenco subalterni.
- Appendice.
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APPROFONDIMENTI TECNICI: Valutazione di impatto sulla sicurezza stradale, controlli e gestione della sicurezza.
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LAVORI PBBLICI - LL.PP.: In arrivo la SUA: Stazione Appaltante Unica.
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OPERE EDILI: Testo Unico sulla Sicurezza e lavori su impianti sotto tensione.
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 83 dell'11 aprile 2011 n. 83 un aggiornamento del Ministero del Lavoro riguardante le applicazioni del D. Lgs. 81/2008, relativo ai lavori su impianti elettrici sotto tensione alimentati da tensione superiore a 1000 V.
Il Decreto Interministeriale definisce:
- I criteri per il rilascio delle autorizzazioni (in attuazione dell'art. 82, comma 2, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.);
- Le modalità di effettuazione dei lavori sotto tensione;
- La modalità di formazione dei lavoratori;
- Le abilitazioni che devono avere i lavoratori;
- Gli adempimenti relativi alla manutenzione e verifiche periodiche delle attrezzature.
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TERMOTECNICA: Fotovoltaico e “licenza provvisoria”: entrata in esercizio immediata per gli impianti superiori a 20 kWp.
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LAVORI PUBBLICI:
AVCP e sanzioni alle SOA.
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LAVORI PUBBLICI:
“Decreto Omnibus” e varie proroghe al Milleproroghe.
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SICUREZZA:
Quaderno della sicurezza: tutto sulla sicurezza nei cantieri edili.
Il Servizio Sanitario Regionale EMILIA ROMAGNA ha pubblicato un quaderno della sicurezza relativo ai cantieri edili.
La pubblicazione fornisce una visione sintetica e integrata, con opportuni richiami normativi, di tutti gli aspetti relativi alla sicurezza nei cantieri edili e costituisce un utile strumento per tutte le figure che operano in cantiere o si occupano di sicurezza.
Il documento fornisce utili indicazioni su:
- Documentazione da tenere in cantiere
- Come organizzare il cantiere
- Tipologia delle lavorazioni (demolizioni, scavi, lavori in quota, etc.)
- Protezioni individuali e collettive
- Impianti di cantiere.
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Marzo 2011
LAVORI PUBBLICI:
Aggiornato il coefficiente di rivalutazione per le tariffe applicate dalle SOA.
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TERMOTECNICA:
Rinnovabili: in vigore il D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28
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LAVORI PUBBLICI E PRIVATI:
Detrazioni del 55%: scadenze per i lavori a cavallo tra 2010 e 2011 e nuovo sito per lavori iniziati nel 2011.
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LAVORI PUBBLICI:
Comunicato alle SOA da AVCP.
Dall'Autorità di Vigilanza sui Contatti Pubblici comunicato sulle modalità di verifica di conformità dei Certificati di Esecuzione Lavori
In data 14 febbraio 2011 l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (AVCP) ha introdotto un nuovo servizio informatico, accessibile dal proprio portale internet, che permette di rilasciare i Certificati di Esecuzione dei Lavori direttamente online.
Il Presidente dell'AVCP, con il comunicato del 10 marzo 2011, precisa che le SOA sono tenute ad utilizzare esclusivamente in nuovo sistema informatico per effettuare la verifica di conformità di tutti i Certificati di Esecuzione dei lavori Pubblici rilasciati fino alla data del 14 febbraio 2011, nonché dei CEL che, sia pur successivi alla data del 14 febbraio 2011, siano stati rilasciati con lo stesso sistema.
Le SOA dovranno procedere anche alla verifica di conformità dei CEL rilasciati dopo il 14 febbraio 2011 con il nuovo sistema.
Infine, il vecchio sistema continuerà ad essere disponibile alle SOA per la consultazione fino al completamento del travaso dei dati, che sarà reso noto con successivo comunicato.
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TERMOTECNICA:
Linee guida per la progettazione e l'installazione di apparecchi termici radianti a gas di tipo A.
Gli impianti termici a gas realizzati con diffusori radianti ad incandescenza (conformi alla UNI 419-1) non sono disciplinati, ai fini della prevenzione incendi, da alcuna regola tecnica (nel D.M. 12/4/1996 sono esclusi esplicitamente gli apparecchi di Tipo A) né da Norme di buona tecnica (le UNI 7129 e 7131 riguardano apparecchi domestici con potenza fino a 35 kW).
Per sopperire a tale mancanza, il Ministero dell'Interno (Dipartimento dei Vigili del Fuoco) ha pubblicato la Lettera Circolare n. 3185 del 9 marzo 2011, contenente le Linee Guida per la valutazione del rischio di impianti termici a gas di tipo A, installati nei luoghi soggetti ad affollamento di persone, di potenzialità superiore a 116 kW, ma utili anche per la valutazione del rischio per gli impianti di potenza termica compresa tra 35 e 116 kW.
In particolare, la nota ministeriale P449/4143 del 1998 già dettava delle indicazioni circa l'installazione di tali impianti, ma, a seguito di alcuni incidenti, ulteriori provvedimenti ne avevano vietato l'installazione in luoghi di culto. Con la nuova Circolare vengono rimossi i divieti di installazione previsti dalle precedenti Circolari e vengono evidenziati alcuni fattori di rischio che il progettista dovrà tener in conto, secondo le procedure previste dal D.M. 4 maggio 1998 oppure attraverso l'approccio ingegneristico previsto dal D.M. 9 maggio 2007.
Ai fini della valutazione del rischio, si chiede al progettista di considerare i seguenti tre fattori di rischio:
- Immissione all’interno dell’ambiente di prodotti di combustione;
- Irraggiamento termico;
- Presenza di linee di alimentazione all’interno dell’ambiente.
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APPROFONDIMENTI TECNICI:
Scadenza adempimenti in materia di privacy: DPS e Videosorveglianza. Guide su come mettersi in regola.
Il Codice in materia di protezione dei dati personali prevede che le aziende e gli studi professionali adottino nuove misure minime di sicurezza; tra queste misure rientra anche l’obbligo di redigere il DPS entro il 31 marzo di ogni anno o di aggiornarlo e adeguarlo agli eventuali cambiamenti avvenuti in azienda o nello studio e alle modifiche normative intercorse nell’anno precedente.
Scade, quindi, il 31 marzo 2011 il termine annuale per la redazione e aggiornamento del DPS (Documento Programmatico sulla Sicurezza) o, in alternativa, nei casi previsti dalla vigente normativa, dell’autocertificazione sostitutiva.
A tal proposito, ricordiamo che il Garante ha introdotto, con il Provvedimento 27 novembre 2008, la possibilità di sostituire il DPS con un'autocertificazione per le aziende che non trattano dati sensibili o che trattano come unici dati sensibili quelli inerenti la salute o malattia dei propri dipendenti.
Relativamente alla videosorveglianza, con provvedimento dell'8 aprile 2010, il Garante ha prescritto la scadenza del 29 aprile 2011 per obbligo di rendere visibile l'informativa sulla videosorveglianza, nonché dell'obbligo di adottare le misure di sicurezza a protezione dei dati registrati tramite gli impianti di videosorveglianza.
La redazione di Biblus-net ritiene opportuno riproporre una Guida pratica del Garante, rivolta alle piccole e medie imprese, ma utile anche agli studi professionali, contenente domande e risposte sul trattamento dei dati sensibili e una check list finale per la verifica della gestione attuale e per l'individuazione di eventuali criticità.
Nella Guida sono illustrati gli aspetti più importanti della normativa con l'obiettivo di rendere più agevoli gli adempimenti previsti dal codice.Tra le questioni affrontate:
- I soggetti che effettuano il trattamento.
- La notifica del trattamento.
- L'informativa.
- Il consenso dell'interessato.
- La sicurezza dei dati, il DPS, il trasferimento dei dati personali fuori dell'Unione europea.
- I diritti degli interessati.
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OPERE EDILI:
Ascensori e montacarichi. Dal Ministero del Lavoro il testo coordinato per l'attuazione delle direttive europee.
Il Ministero del Lavoro ha pubblicato un documento contenente il testo coordinato del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 , n. 214 - “Regolamento recante modifiche al Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per la parziale attuazione della Direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine e che modifica la Direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori”.
Il documento fornisce un quadro completo sulle norme relative ad ascensori e montacarichi, dai requisiti essenziali di sicurezza ai contenuti delle dichiarazione CE. Sono presenti diversi allegati tecnici, tra cui:
- Requisiti essenziali di sicurezza.
- Contenuto della dichiarazione CE.
- Marcatura CE di conformità.
- Elenco dei componenti di sicurezza.
- Esame CE del tipo (Modulo B).
- Esame finale.
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OPERE EDILI:
Nuove prescrizioni e nuova classificazione degli impianti elettrici in ambienti residenziali.
Guida alla CEI 64-8 V3, schemi e tavole sinottiche.
A febbraio 2011 è stata pubblicata la variante V3 della norma CEI 64-8 che introduce nuove prescrizioni inerenti la sicurezza degli impianti elettrici e definisce 3 livelli prestazionali per la realizzazione e/o rifacimenti degli impianti in ambito residenziale.
In allegato prescrizioni e livelli prestazionali.
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OPERE EDILI:
Guida alle agevolazioni fiscali per interventi di riqualificazione energetica: proroga del 55% e modalità operative per il 2011 da ANCE.
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OPERE EDILI:
Nuovo regolamento antincendio. Semplificazione delle procedure.
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TERMOTECNICA:
Raccolta-R: aggiornamento sulla regolamentazione tecnica degli impianti di riscaldamento ad acqua calda. Nuovi Modelli per la denuncia degli impianti.
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OPERE EDILI:
Migliorie in corso d’opera per prima casa: IVA al 4%.
L'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 22/E del 22 febbraio 2011, ha chiarito che l’IVA agevolata al 4% va applicata anche in caso di migliorie richieste in corso d’opera, a patto che sussistano le seguenti condizioni:
- Realizzazione del fabbricato ex novo;
- Destinazione prima casa;
- Fabbricato non di lusso.
L’Agenzia, in risposta al quesito presentato da un socio di una cooperativa edilizia che aveva commissionato in corso d'opera interventi edili aggiuntivi migliorativi extra-capitolato, ha ricordato che “il DPR 26 ottobre 1972, n. 633 prevede al numero 36) della Tabella A, parte seconda, che l'aliquota del 4% si applica alle prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione dei fabbricati di cui all'art. 13 della L. 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni, effettuate nei confronti di soggetti che svolgono l'attività di costruzione di immobili per la successiva vendita, ivi comprese le cooperative edilizie e loro consorzi, anche se a proprietà indivisa o di soggetti per i quali ricorrono le condizioni richiamate nel numero 21), nonché alla realizzazione delle costruzioni rurali di cui al numero 21-bis)."
Il regime agevolato spetta nelle sole ipotesi di contratti di appalto aventi ad oggetto la realizzazione ex novo di fabbricati a destinazione abitativa non di lusso. Committenti dei lavori possono essere rispettivamente imprese costruttrici per la rivendita, cooperative edilizie e loro consorzi nonché persone fisiche in possesso dei requisiti “prima casa”.
Per tale motivo, considerato che il socio che richiede le migliorie è in possesso dei requisiti per fruire dell'agevolazione prima casa, alle relative prestazioni è applicabile l'aliquota del 4%.
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APPROFONDIMENTI TECNICI:
Le novità del MILLEPROROGHE:
Sul supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 Febbraio 2011 è stata
pubblicata la Legge 26 febbraio 2011 n. 10 di conversione del Decreto Legge 29 dicembre 2010, n.
225 -Milleproroghe- recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di
interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie”.
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Febbraio 2011
EDILIZIA LL.PP.
ON-LINE i Certificati di esecuzione dei Lavori Pubblici.
Dal 14 febbraio 2011 i Certificati di esecuzione dei Lavori Pubblici saranno rilasciati esclusivamente ON-LINE, attraverso il nuovo sistema informatico accessibile dal portale Internet dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture.
Lo ha comunicato il Presidente dell’AVCP, ritenendo di dover offrire agli utenti che usano il sistema informatico per il rilascio e la gestione dei Certificati un servizio adeguato alle loro esigenze e di dover semplificare le attività di integrazione dei dati forniti attraverso la compilazione dei Certificati con quelli di altri sistemi informatici. Le modalità di utilizzo del nuovo sistema saranno disponibili nel manuale utente, che sarà pubblicato sul portale Internet dell'Autorità.
Gli utenti potranno accedere al nuovo sistema utilizzando le stesse credenziali di cui già in possesso per il rilascio dei Certificati con la precedente procedura, mentre le SOA potranno accedere in consultazione alla nuova procedura attraverso l'apposito link disponibile sul portale Internet nella sezione dei “servizi ad accesso riservato”, utilizzando le credenziali già rilasciate dall'Autorità a seguito di registrazione al servizio di “Anagrafe”.
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SICUREZZA
Maniglioni antipanico: obbligo di sostituzione entro il 16 febbraio 2011.
Il 16 febbraio 2011 scade il periodo transitorio di 6 anni previsto dal D.M. 3 novembre 2004 (Disposizioni relative all'installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per l'apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso d'incendio) per la sostituzione dei dispositivi di apertura delle porte sulle vie di esodo non marcati CE (maniglioni antipanico) per le attività soggette a C.P.I. (Certificato di Prevenzione Incendi).
L'art. 5 del D.M. recita: "I dispositivi non muniti di marcatura CE, già installati nelle attività di cui all'art. 3 (n.d.r. attività soggette a Certificato Prevenzione Incendio) del presente decreto, sono sostituiti a cura del titolare in caso di rottura del dispositivo o sostituzione della porta o modifiche dell'attività che comportino un'alterazione peggiorativa delle vie di esodo o entro sei anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La manutenzione dei dispositivi di cui al comma precedente dovrà comunque garantire il mantenimento della loro funzionalità originaria e dovrà essere effettuato quanto prescritto al punto c.3) dell'art. 4".
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TERMOTECNICA
Solare termodinamico: innovazione tecnologica e incentivi.
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OPERE EDILI LL.PP.
Finalmente un documento sintetico e professionale per sapere TUTTO sul DURC.
Cosa si intende per Documento Unico di Regolarità Contributiva? Chi rilascia il DURC? Chi può richiedere il DURC? Da quale momento decorre la validità del DURC? …
A tutti questi quesiti risposte chiare e precise da parte dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture. Il documento che proponiamo in allegato, redatto dall’Ente più autorevole del settore dei LL.PP., risulta certamente utilissimo a tutti gli operatori dell’edilizia.
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OPERE EDILI.
OK al finanziamento di progetti esemplari per impianti da energie rinnovabili su edifici pubblici.
Il Ministero dello Sviluppo economico ha pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 28 gennaio 2010 n. 22 un finanziamento di progetti esemplari di produzione di energia da fonti rinnovabili su edifici.
Le risorse disponibili sono pari a 20.000.000,00 €; per la stesura del progetto definitivo e/o esecutivo il proponente potrà avvalersi di un tutor (ENEA o GSE).
I beneficiari sono:
- Ministeri;
- Università;
- Regioni;
- Province;
- Comuni;
- Comunità Montane.
Le tipologie di progetto finanziabili sono:
- Impianti di cogenerazione e di trigenerazione ad alto rendimento alimentanti da fonti rinnovabili;
- Impianti solari termici anche con sistema di "solar cooling";
- Pompe di calore geotermiche a bassa entalpia;
- Impianti eolici operanti in regime di scambio sul posto.
I progetti potranno essere presentati dal 1 aprile 2011 al 20 aprile 2011.
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TERMOTECNICA.
Dal primo marzo 2011 in vigore il regolamento sugli impianti di riscaldamento ad acqua calda: nuova “Raccolta R”.
Dal primo marzo 2011 tutte le installazioni relative a centrali di riscaldamento ad acqua calda dovranno rispondere ai contenuti della NUOVA Raccolta R (edizione marzo 2009).
E’ L’INAIL a comunicarlo, attraverso la Circolare n. 1 -IN/2010- del 14/12/10, invitando tutti i Direttori dei Dipartimenti Territoriali ad accettare unicamente le denunce di installazioni conformi alla nuova Raccolta R dal 1 marzo 2011.
La Raccolta-R si applica agli impianti centrali di riscaldamento utilizzanti acqua calda sotto pressione con temperatura non superiore a 110°C e portata termica massima complessiva dei focolari superiore a 35 kW e non si applica ai generatori di calore facenti parte di insiemi certificati CE/PED e ai generatori di calore alimentati a gas, qualora rientranti nella direttiva 2009/142/CE.
Essa recepisce buona parte della UNI 10412-1, norma che stabilisce condizioni e modalità di progettazione e installazione ai fini della sicurezza degli impianti di riscaldamento.
Ricordiamo che L’ISPESL è stato soppresso dalla legge 30 luglio 2010 - n. 122 , che attribuisce all’INAIL le funzioni già svolte dall’ISPESL; pertanto tutti i riferimenti al termine ISPESL della guida vanno sostituiti con INAIL.
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Gennaio 2011
OPERE EDILI - CONDOMINIO:
Riforma del condominio approvata dal Senato.
Via libera del Senato al disegno di legge di riforma della disciplina sul condominio. Nella seduta antimeridiana del 26 gennaio 2011, infatti, l'Assemblea di Palazzo Madama ha approvato in prima lettura, con il nuovo titolo "Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici", il testo unificato dei disegni di legge nn. 71, 355, 399, 119 e 1283, recante "Modifiche al codice civile in materia di disciplina del condominio negli edifici".
Il provvedimento è stato approvato con i voti favorevoli di PDL, Lega e PD, mentre si sono astenuti i senatori dell'IDV e del c.d. “terzo polo” (FLI, UDC, API e MPA).
Il testo passa ora all'esame della Camera.
Ricordiamo che la riforma approvata al Senato prevede che l'amministratore:
- Duri in carica due anni.
- Sia chiamato a rispondere del ritardo nell'azione contro i morosi.
- Sia tenuto ad aprire un conto corrente condominiale accessibile (per visione) da tutti i condomini.
- Dichiari “l´ubicazione, la denominazione e il codice fiscale degli altri condominii eventualmente amministrati” (all'atto della nomina).
Il testo prevede, inoltre, l’aumento dei casi in cui l'autorità giudiziaria può disporre la revoca dell'amministratore (su richiesta del singolo condomino), quali, ad esempio:
- L'omessa convocazione dell'assemblea per l'approvazione del rendiconto condominiale o il ripetuto rifiuto di convocare l'assemblea per la nomina del nuovo amministratore;
- La mancata esecuzione di provvedimenti giudiziari e amministrativi, nonché di deliberazioni dell'assemblea;
- La mancata apertura ed utilizzazione del conto corrente per la gestione economica del condominio;
- La gestione secondo modalità che possono generare possibilità di confusione tra il patrimonio del condominio e il patrimonio personale dell'amministratore o di altri condomini;
- L'aver acconsentito, con dolo o colpa, alla cancellazione delle formalità eseguite nei registri immobiliari a tutela dei diritti del condominio;
- L'aver omesso di agire per la riscossione forzosa delle somme dovute al condominio entro il termine previsto.
Il bilancio condominiale dovrà essere redatto secondo i criteri di cassa e di competenza.
Previste modifiche anche alle maggioranze in assemblea: le “innovazioni dirette al miglioramento o all'uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni”, ad esempio, andranno approvate con una maggioranza degli intervenuti all'assemblea e 501 millesimi.
Vietati i lavori nelle singole unità immobiliari che possano nuocere alle parti comuni, anche se consentiti dalle norme edilizie.
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OPERE EDILI:
Le istruzioni dell’INPS per usufruire della riduzione contributiva dell'11,50% in edilizia.
Il Decreto del Ministero del Lavoro 4 ottobre 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 290 del 13 dicembre 2010, ha confermato per l'anno 2010 la riduzione contributiva dell’11,50%, prevista per il settore edile (art. 29, comma 2, L. n. 341/95 e art. 1, comma 51,. L. n. 247/07).
Con la circolare n.7/11 l’Inps ha fornito le istruzioni operative per ottenere tale sgravio.
L’agevolazione consiste nella riduzione dell'11,5% sulla parte di contribuzione a carico dei datori di lavoro e interessa tutti i datori di lavoro che esercitano attività edili, individuate dai codici Istat dal 45.11 al 45.45.2, e che occupano operai, regolarmente iscritti in Cassa Edile, con un orario di lavoro di 40 ore settimanali (sono esclusi gli operai assunti con contratto di lavoro a tempo parziale).
La riduzione non spetta per quei lavoratori per i quali sono previste agevolazioni contributive ad altro titolo, come ad esempio assunzione dalle liste di mobilità o contratti di inserimento o reinserimento.
L’INPS ha inoltre precisato che i datori di lavoro, per beneficiare della riduzione contributiva, devono:
- Possedere i requisiti per il rilascio del D.U.R.C.
- Non devono aver riportato condanne passate in giudicato per la violazione di disposizioni in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio precedente alla data di applicazione dell’agevolazione.
Per dimostrare l’assenza di condanne passate in giudicato e il possesso dei requisiti per il rilascio del D.U.R.C. anche da parte delle Casse Edili, i datori di lavoro sono tenuti ad inviare alla sede Inps competente territorialmente un’autodichiarazione redatta secondo il modello allegato (n. 3) della circolare n.115/2009.
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TERMOTECNICA:
La connessione alla rete elettrica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili. La nuova domanda di connessione a Enel Distribuzione.
L’Autorità per Energia Elettrica e il Gas (AEEG) ha definito le condizioni (procedurali, economiche e tecniche) per la connessione di impianti di produzione di energia alle reti elettriche nell’Allegato A della Delibera ARG/elt 99/08 “Testo integrato delle condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione di energia elettrica (TICA)”.
Le richieste di connessione alle reti elettriche per impianti di potenza (in immissione) inferiore a 10 MW (10.000 kW) devono essere presentate direttamente all’impresa distributrice competente nell’ambito territoriale; per potenze superiori a 10 MW, invece, devono essere presentate a Terna.
- Fino a 50 kW 100 €.
- Superiore a 50 kW e fino a 100 kW 200 €.
- Superiore a 100 kW e fino a 500 kW 500 €.
- Superiore a 500 kW e fino a 1.000 kW 1.500 €.
- Superiore a 1.000 kW 2.500 €.
Il servizio di connessione è erogato in bassa tensione per potenze in immissione richieste fino a 100 kW, mentre è erogato in media tensione per potenze fino a 6.000 kW.
Per connessioni in bassa e media tensione, il tempo di messa a disposizione del preventivo per la connessione, a partire dalla data di ricevimento della richiesta, è pari al massimo a:
- 20 giorni lavorativi per potenze fino a 100 kW;
- 45 giorni lavorativi per potenze superiori a 100 kW e fino a 1.000 kW;
- 60 giorni lavorativi per potenze superiori a 1.000 kW.
Il preventivo ha validità di 45 giorni lavorativi e deve evidenziare i costi necessari per la realizzazione della connessione.
Le richieste di connessione devono essere effettuate secondo un modello standard elaborato dai gestori di rete.
Enel Distribuzione, principale impresa distributrice italiana, ha recentemente aggiornato la Domanda di connessione/adeguamento di connessione esistente alla rete di sua competenza.
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SICUREZZA.
Il Ministero del Lavoro approva la “Procedura per la fornitura di calcestruzzo in cantiere”. Niente POS per le imprese fornitrici.
Nella seduta del 19 gennaio 2010 la Commissione consultiva permanente del Ministero del Lavoro ha approvato il documento “Procedura per la fornitura di calcestruzzo in cantiere".
Il documento è stato elaborato congiuntamente da Ance (Associazione Nazionale dei Costruttori Edili) e Atecap (Associazione Tecnico Economica del Calcestruzzo Preconfezionato) con l’obiettivo di fornire alle imprese esecutrici dei lavori e alle imprese fornitrici di calcestruzzo preconfezionato delle linee guida per l’adozione di procedure per la sicurezza dei lavoratori coinvolti, dal momento della richiesta di fornitura di calcestruzzo fino alla consegna nel cantiere di destinazione.
Il documento che, nei prossimi giorni, sarà diffuso ufficialmente dal Ministero del lavoro attraverso una lettera-circolare, individua compiutamente le informazioni che le imprese (esecutrice e fornitrice di calcestruzzo) devono scambiarsi nelle diverse fasi.
Il testo approvato consente di ottemperare alle prescrizioni dell’art. 26 e dell’ art. 96 comma 1 bis del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. in termini di collaborazione e informazione reciproca fra datori di lavoro di tali imprese nei casi in cui l’impresa fornitrice di calcestruzzo non partecipi in alcun modo alle lavorazioni di cantiere ma si limiti alla sola fornitura del materiale.
Se l'operatore dell'autopompa, infatti, non partecipa in alcun modo al getto, ma si limita a posizionare il braccio della pompa mediante radiocomando in base alle indicazioni dell'impresa edile si ricade sempre nel caso di mera fornitura. Pertanto, alle imprese fornitrici di calcestruzzo, Coordinatori della Sicurezza ed Ispettori del Lavoro, nelle citate ipotesi, non potranno richiedere il Piano Operativo di Sicurezza.
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TERMOTECNICA.
Pubblicata dal GSE la guida al Terzo Conto Energia.
Il GSE ha pubblicato la guida al nuovo Conto Energia che illustra le modalità per la richiesta degli incentivi per gli impianti fotovoltaici, secondo le disposizioni del D.M. 6 agosto 2010 (Terzo Conto Energia).
Il Terzo Conto Energia disciplina le tariffe incentivanti per gli impianti che entreranno in esercizio nel triennio 2011-2013. Le nuove tariffe risultano inferiori rispetto a quelle in vigore precedentemente, tuttavia la diminuzione degli incentivi è senz’altro bilanciata dall’abbattimento dei costi di realizzazione degli impianti. Il Decreto prevede una classificazione semplificata degli impianti fotovoltaici, suddividendoli in due tipologie:
- Sugli edifici” (Allegato 2 del D.M. e Appendice A della guida del GSE).
- Altri impianti” (tutti quelli non ricadenti nella precedente tipologia).
e definisce le tariffe incentivanti.
Sono, inoltre, previste tariffe più remunerative in caso di:
- Impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative.
- Sostituzione di coperture in eternit o comunque contenenti amianto (maggiorate del 10%).
- Impianti su pensiline, pergole, tettoie, serre e barriere acustiche (intermedie tra quelle previste per impianti “su edifici” e per “altri impianti”).
- Per gli impianti fotovoltaici che entreranno in esercizio nel 2012 e nel 2013 si applicheranno le tariffe del terzo quadrimestre del 2011 decurtate del 6 % all’anno; per quelli “integrati con caratteristiche innovative” la diminuzione sarà pari al 2% all’anno.
La guida, inoltre, illustra le condizioni di cumulabilità del Conto Energia con altre agevolazioni pubbliche e fornisce indicazioni su:
- Connessione degli impianti alla rete.
- Misurazione dell’energia prodotta.
- Valorizzazione dell’energia prodotta dagli impianti.
- Erogazione degli incentivi.
Contestualmente alla guida, il GSE, a seguito delle consultazioni e delle verifiche da parte dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas (AEEG), ha pubblicato:
- Le Regole tecniche, contenenti le modalità di attuazione delle disposizioni stabilite dal D.M. 6 agosto 2010 e dalla delibera ARG/elt 181/10.
- La Guida alle applicazioni innovative per l’integrazione architettonica del fotovoltaico.
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LAVORI PUBBLICI:
L’affidamento dei lavori pubblici in Italia: problemi e possibili soluzioni secondo la Banca d’Italia.
Il settore degli appalti pubblici italiano è esposto in misura considerevole ai rischi di collusione, corruzione e rinegoziazioni successive con gli aggiudicatari dei contratti. Carenze sono, inoltre, presenti sul piano della progettazione degli interventi. Tutto ciò nonostante le numerose riforme che hanno interessato il settore negli ultimi anni.
Questi, in sintesi, i risultati di un’analisi del sistema dei contratti pubblici effettuata dalla Banca d’Italia e i cui risultati sono riportati nella pubblicazione “L'affidamento dei lavori pubblici in Italia: un'analisi dei meccanismi di selezione del contraente”.
Nella pubblicazione l’istituto esegue l’analisi delle diverse procedure di gara e dei diversi criteri di aggiudicazione evidenziandone le criticità ed i rischi associati. Banca d’Italia, tuttavia, non si limita a criticare il sistema degli appalti ma propone delle soluzioni, derivate dalla letteratura internazionale, per tentare di contenere e/o contrastare le problematiche evidenziate (rischio di mancato completamento dell’opera, collusione, fenomeni di corruzione, etc.).
Le indicazioni provenienti dalla letteratura economica e i confronti internazionali suggeriscono che miglioramenti potrebbero provenire da:
l'eliminazione del ricorso a meccanismi di esclusione automatica delle offerte anomale, che ridurrebbe i rischi di collusione tra gli offerenti;
- Un accentramento delle valutazioni di anomalia delle offerte in capo a stazioni appaltanti di maggiori dimensioni e un innalzamento degli importi delle garanzie fideiussorie prestate dai soggetti aggiudicatari, che ridurrebbero i rischi di rinegoziazioni successive e di mancato completamento dell'opera;
- Un rafforzamento delle misure di contrasto ai fenomeni di corruzione, specie per quanto attiene ai controlli relativi alla sub-contrattazione;
- Una maggiore standardizzazione progettuale e, per gli appalti più complessi, il ricorso al dialogo competitivo.
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OPERE EDILI:
Le distanze minime delle costruzioni, gli strumenti urbanistici e il D.M.1444/1968.
Il Consiglio di Stato, con la sentenza 7731/2010, è tornato ad occuparsi della questione delle distanze tra edifici.
Prima di evidenziare le considerazioni più interessanti dei magistrati riportate nel testo della sentenza si ritiene utile riepilogare le principali disposizioni normative vigenti in materia:
- Il Codice Civile (art. 873) che prescrive che le costruzioni realizzate su fondi confinanti, se non aderenti, devono essere poste alla distanza di almeno 3 metri (o alla maggiore distanza prevista dai regolamenti locali, emanati nel rispetto delle norme statali e regionali);
- Il Decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444. tuttora vigente in forza dell’art. 136 del testo unico dell’edilizia (che ha fatto salvi i commi 6,8 e 9 dell'art. 41 quinquies della L. 17 agosto 1942, n. 1150), stabilisce, all’art. 9, le distanze minime tra fabbricati per le diverse zone territoriali omogenee.
Per i nuovi edifici è prescritta in tutti i casi la distanza minima assoluta di 10 m tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti. Nelle Zone C (parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi) è prescritta, tra pareti finestrate di edifici antistanti, la distanza minima pari all'altezza del fabbricato più alto. Le distanze minime tra fabbricati tra i quali siano interposte strade destinate al traffico dei veicoli, inoltre, devono essere pari alla larghezza della strada aumentata, per ciascun lato, di:
- 5,00 m , per strade di larghezza inferiore a 7 m.
- 7,50 m per lato, per strade di larghezza compresa tra 7 e 15 m.
- 10,00 m per lato, per strade di larghezza superiore a 15 m.
Sono ammesse distanze inferiori:
- In Zone A (centri storici) per le operazioni di risanamento conservativo e per le eventuali ristrutturazioni. Le distanze tra gli edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti, computati senza tener conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico o ambientale.
- Nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche.
Con la citata sentenza 7731/2010 il Consiglio di Stato ha affermato, ancora una volta, che le distanze stabilite dal D.M.1444/1968 costituiscono valori minimi inderogabili che devono essere rispettati dai Comuni all’atto dell’approvazione o della revisione degli strumenti urbanistici.
La distanza di dieci metri tra le pareti finestrate di edifici antistanti – si legge nella sentenza - va rispettata in tutti i casi, poiché si tratta di una norma volta a impedire la formazione di intercapedini nocive sotto il profilo igienico-sanitario che pertanto non è eludibile.
Ciò comporta che il giudice di merito non solo ha l’obbligo di non applicare le disposizioni dei piani regolatori che contrastano con quelle del D.M.1444 (che pertanto sono illegittime) ma anche di applicare direttamente le disposizioni dell’art. 9 che devono ritenersi “parte integrante dello strumento urbanistico” in sostituzione delle norme illegittime.
La distanza di dieci metri tra pareti finestrate di edifici antistanti - precisa la sentenza - va calcolata con riferimento ad ogni punto dei fabbricati (e non alle sole parti che si fronteggiano) e a tutte le pareti finestrate e non solo a quella principale, prescindendo anche dal fatto che esse siano o meno in posizione parallela.
Ai fini del computo delle distanze devono essere considerati tutti gli elementi costruttivi salvo che non si tratti di sporti e di aggetti di modeste dimensioni con funzione meramente decorativa e di rifinitura. Nel calcolo possono essere trascurati invece, ad esempio, i manufatti come le mensole, le lesene, i risalti verticali delle parti con funzione decorativa, le canalizzazioni di gronde e i loro sostegni.
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CATASTO:
Usufrutto: dopo l’aumento all’1,5% del saggio legale cambiano i coefficienti.
Con il D.M. 23 dicembre 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2010, sono stati modificati i criteri di calcolo per la determinazione del valore dell’usufrutto e della nuda proprietà, ai sensi della L. 662/1996 (articolo 3, comma 164).
L’aggiornamento deriva dalla modifica del saggio legale degli interessi, aumentato dall’1 all’1,5% con il decreto 7 dicembre 2010.
Il D.M. 23 dicembre 2010 ha aggiornato il prospetto dei coefficienti allegato al TUR (Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro - D.P.R. 131/1986) da utilizzare, ad esempio, quando si acquista la nuda proprietà di un immobile.
La base imponibile per il trasferimento della sola nuda proprietà infatti è rappresentata dalla differenza tra il valore della piena proprietà e il valore dell’usufrutto (articolo 48 del D.P.R. 131/1986).
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OPERE EDILI:
La pubblicazione di Confedilizia “La disciplina giuridica del condominio con gli adempimenti degli amministratori di condominio”
L’Ufficio legale della Confedilizia (associazione dei proprietari di immobili) ha curato la redazione della pubblicazione “La disciplina giuridica del condominio con gli adempimenti degli amministratori di condominio”.
La pubblicazione analizza le disposizioni vigenti in materia di condominio (contenute nel codice civile, nelle disposizioni attuative e nel codice di procedura civile) e la normative riguardante:
- Antenne e radiotelecomunicazioni.
- Ascensore.
- Barriere architettoniche.
- Fisco.
- Inquinamento acustico.
- Locazioni.
- Prevenzione incendi.
- Privacy.
- Riscaldamento e risparmio energetico.
- Sicurezza impianti.
In allegato la pubblicazione riporta inoltre le tabelle:
- delle maggioranze assembleari.
- sulla partecipazione alle spese condominiali dei condomini proprietari di posti auto siti in autorimesse.
- degli oneri accessori concordata tra confedilizia e sunia.
Confedilizia precisa che la pubblicazione non riporta la normativa riguardante le agevolazioni fiscali sulle ristrutturazioni edilizie e sul risparmio energetico dato il loro carattere temporaneo.
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OPERE EDILI:
Piano Casa: detrazioni fiscali (36% e 55%) solo per la parte preesistente, non per gli ampliamenti
L’ampliamento di un immobile con il “Piano Casa” (articolo 11 del Dl 112/2008), non consente, in generale, di usufruire delle detrazioni fiscali del 36 e 55% poiché tale intervento si configura, di norma, come un intervento di nuova costruzione per il quale non è consentito l’accesso alle agevolazioni.
Tuttavia se l’intervento eseguito, anche usufruendo del piano casa è classificabile come intervento di ristrutturazione edilizia [ai sensi dell’art. 3 comma 1 lett. d) del D.P.R. 380/2001], è possibile avvalersi delle citate detrazioni fiscali.
Questo, in sintesi, il chiarimento contenuto nella risoluzione n. 4/E del 4 gennaio, con la quale l`agenzia delle Entrate fornisce risposta al quesito posto da una direzione generale.
Il D.P.R. 380/2001 (Testo Unico dell’edilizia) definisce interventi di ristrutturazione anche quelli “consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quelli preesistenti, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l`adeguamento alla normativa antisismica”, mentre sono interventi di nuova costruzione quelli riguardanti la “costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l`ampliamento di quelli esistenti all`esterno della sagoma esistente”.
Sulla base di queste definizioni, l`Amministrazione finanziaria ha specificato che l`agevolazione del 36% non spetta alle nuove costruzioni (ad eccezione dei parcheggi pertinenziali) mentre è consentita:
per gli interventi di ristrutturazione che aumentano la superficie ma non il volume preesistente, con l`unica eccezione dei servizi igienici per la cui costruzione è possibile aumentare sia la superficie che il volume esistenti
per la demolizione e fedele ricostruzione degli edifici [articolo 31, lettera d), legge 457/1978, ora art. 3 comma 1 lett. d) del D.P.R. 380/2001]
In caso di demolizione e ricostruzione del manufatto, i vantaggi fiscali sono riconosciuti solo in caso di fedele ricostruzione cioè rispettando sia la sagoma che la volumetria preesistenti (poiché, come detto, l’intervento si configura, in tal caso, come ristrutturazione edilizia).
Nel caso in cui si effettui, invece, una demolizione e ricostruzione con ampliamento dell`immobile, la detrazione non spetta poiché si identifica una “nuova costruzione”.
Infine, se si procede alla ristrutturazione senza demolizione dell`immobile e con ampliamento dello stesso, i benefici competono solo per la parte riguardante la parte preesistente poiché l`ampliamento configura una “nuova costruzione” (circolari 57/1998, 36/2007 e 39/2010).
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SICUREZZA:
Il decreto 81 prevede che i coordinatori per la sicurezza seguano corsi di aggiornamento di 40 ore a cadenza quinquennale. Secondo il Coordinamento tecnico delle Regioni l'aggiornamento deve essere spalmato sui 5 anni, a partire dal 15 maggio 2008.
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SICUREZZA:
Pubblichiamo una comunicazione ENEL in cui vengono forniti riferimenti utili per la gestione del problema "contatti elettrici pericolosi". Ricordiamo inoltre che su http://www.periti-industriali.udine.it/index.php?mod=content&sezione=news&id=209& è possibile scaricare gli atti del recente convengo in materia, organizzato dal Collegio Periti di Udine.
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Dicembre 2010
LL.PP.
Dal 1° gennaio aumenta il contributo da pagare all’Autorità per la partecipazione alle gare.
Con la deliberazione 3 novembre 2010 l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici ha comunicato, in questi giorni, l’entità dei contributi da versare per la partecipane e l’indizione di gare pubbliche a partire dal 1° gennaio 2011.
Rispetto al contributo stabilito per il 2010, si registrano considerevoli aumenti sia per le stazioni appaltanti che per le imprese, soprattutto per gli importi più elevati (ad esempio il contributo viene raddoppiato nella fascia di importo compresa tra 1 e 5 milioni di euro).
Con lo stesso provvedimento sono definiti gli obblighi di richiesta del CIG (codice identificativo gara), anche in relazione alle recenti disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
La richiesta del CIG è obbligatoria per tutti i contratti pubblici, indipendentemente dalla procedura di selezione del contraente adottata e dal valore del contratto, ad eccezione:
Delle gare per l’acquisto di energia elettrica, gas naturale e acqua all’ingrosso (di cui all’art. 25 del D.lgs. n. 163/2006);
Delle gare per la produzione e commercio di armi, munizioni e materiale bellico (art. 16 D.lgs. n. 163/2006).
Tutte le stazioni appaltanti, prima di avviare una procedura finalizzata alla realizzazione di lavori ovvero all’acquisizione di servizi e forniture,devono:
Richiedere il rilascio del numero identificativo, denominato ‘‘Numero gara”, attraverso il SIMOG (Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare), disponibile sul sito dell’Autorità;
Provvedere all’inserimento dei lotti (o dell’unico lotto) che compongono la gara, a ciascuno dei quali il Sistema attribuisce un codice identificativo denominato CIG.
Per ulteriori dettagli si rimanda alla deliberazione dell’AVCP.
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APPROFONDIMENTI TECNICI:
Riforma del condominio: concluso l'esame della commissione.
La commissione Giustizia del Senato ha concluso l'esame del Disegno di Legge di riforma del condominio (D.d.L. AS 71 - Modifiche al codice civile in materia di disciplina del condominio negli edifici).
Vediamo alcune delle novità del progetto di legge in questione. Il progetto di legge all'esame di palazzo Madama prevede che l'amministratore:
Duri in carica due anni.
Sia chiamato a rispondere del ritardo nell'azione contro i morosi.
Sia tenuto ad aprire un conto corrente condominiale accessibile (per visione) da tutti i condomini
Dichiari “la denominazione, nonché l'ubicazione, la denominazione e il codice fiscale degli altri condominii eventualmente amministrati” (all'atto della nomina).
Il testo approvato dalla Commissione Giustizia prevede, inoltre, l’aumento dei casi in cui l'autorità giudiziaria può disporre la revoca dell'amministratore (su richiesta del singolo condomino), quali, ad esempio:
l'omessa convocazione dell'assemblea per l'approvazione del rendiconto condominiale, il ripetuto rifiuto di convocare l'assemblea per la nomina del nuovo amministratore o negli altri casi previsti dalla legge;
la mancata esecuzione di provvedimenti giudiziari e amministrativi, nonché di deliberazioni dell'assemblea;
la mancata apertura ed utilizzazione del conto corrente per la gestione economica del condominio;
la gestione secondo modalità che possono generare possibilità di confusione tra il patrimonio del condominio e il patrimonio personale dell'amministratore o di altri condomini;
l'aver acconsentito, con dolo o colpa, alla cancellazione delle formalità eseguite nei registri immobiliari a tutela dei diritti del condominio;
l'aver omesso di agire per la riscossione forzosa delle somme dovute al condominio entro il termine previsto.
Il bilancio condominiale dovrà essere redatto secondo i criteri di cassa e di competenza.
Previste modifiche anche alle maggioranze: le “innovazioni dirette al miglioramento o all'uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni”, ad esempio, andranno approvate con una maggioranza degli intervenuti all'assemblea e 501 millesimi. Vietati i lavori nelle singole unità immobiliari che possano nuocere alle parti comuni, anche se consentiti dalle norme edilizie.
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TERMOTECNICA:
Detrazione 55%: la procedura per i lavori che continuano nel 2011.
La Legge di Stabilità (già Legge Finanziaria), approvata in via definitiva dal Senato ed ora in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ha prorogato la detrazione fiscale del 55% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici fino al 31 dicembre 2011 imponendo, tuttavia, la ripartizione della detrazione in 10 rate annuali anziché 5 come in precedenza previsto.
I contribuenti che hanno in corso dei lavori di riqualificazione, per i quali intendono usufruire della detrazione, che non termineranno entro il 2010 si chiedono come comportarsi per operare correttamente.
La prima risposta arriva dall’ENEA che ha aggiornato la Sezione FAQ (Frequently Asked Questions – Domande Ricorrenti) del proprio sito con la risposta al suddetto quesito (FAQ 65).
L’ENEA precisa che tutte le spese pagate entro il 2010 saranno detraibili in cinque anni (a partire dalla denuncia dei redditi dell'estate 2011); le spese effettivamente sostenute (pagate) nel 2011 saranno invece detraibili in 10 anni a partire dalla denuncia dei redditi dell'estate 2012.
La mancata conclusione dei lavori nel 2010 deve essere comunicata all'Agenzia delle Entrate con un’apposita comunicazione telematica entro il 31 marzo 2011, specificando le spese sostenute nel 2010. La documentazione degli interventi eseguiti, come al solito, deve essere trasmessa ad ENEA entro 90 giorni dal termine dei lavori.
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APPROFONDIMENTI TECNICI:
Niente IRAP per i piccoli imprenditori.
Con tre distinte Sentenze (21122, 21123, 21124) la Corte di Cassazione ha affermato che un piccolo imprenditore (come definito dall’art. 2083 del Codice Civile) se non è dotato di “autonoma organizzazione” non è assoggettabile all’IRAP (Imposta Regionale sulle Attività Produttive).
In pratica i magistrati sono giunti, per i piccoli imprenditori, alle stesse conclusioni valide per i lavoratori autonomi.
Il requisito della “non autonoma organizzazione” deve essere riconosciuto dal giudice di merito.
L’autonoma organizzazione ricorre quando il contribuente:
Risulta in qualsiasi forma il responsabile dell’organizzazione e non sia inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità e interessi
Impieghi beni strumentali oltre il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività
Si avvalga, in modo non occasionale, di lavoro altrui
I tre casi in questione riguardano un tassista, un coltivatore diretto e un artigiano.
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Novembre 2010
OPERE EDILI:
È (quasi) certa la proroga del 55% per il 2011.
Il relatore Marco Milanese (PLI) ha depositato l'emendamento che proroga la detrazione del 55% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici.
L'emendamento depositato prevede che l'agevolazione potrà essere utilizzata fino al 31 dicembre 2011, ma dovrà essere spalmata su 10 anni e non più su 5.
Entro il 19 novembre la Camera dovrebbe licenziare il testo del ddl della nuova finanziaria (senza ricorrere al voto di fiducia) mentre dalla prossima settimana approderà al Senato per uscirne – nelle intenzioni del governo - entro il 10 dicembre.
Se, alla fine dell'iter, dovesse essere approvato in via definitiva l'emendamento depositato alla camera per la detrazione del 55% cambierebbe soltanto il periodo su cui "spalmare" l'incentivo, mentre su beni ammessi e limiti di spesa le regole resterebbero quelle attualmente in vigore.
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LL.PP.:
Approvato il decreto esplicativo sulla Tracciabilità appalti.
La Legge n. 136 del 13 agosto 2010, recante il "Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo in materia di normativa antimafia", stabilisce che i flussi finanziari di chi partecipa alle gare di appalto devono essere tracciabili, cioè l'obbligo di effettuare tutti i pagamenti esclusivamente tramite bonifico bancario o postale.
In caso contrario le sanzioni che scatteranno potranno andare dal 2 al 10% del valore della transazione.
Il Consiglio dei Ministri del 5 novembre 2010 ha approvato un decreto "interpretativo e attuativo" delle disposizioni delle L. 136/2010.
Tale provvedimento, in attesa di pubblicazione sulla G.U., conferma la tracciabilità per i contratti stipulati successivamente al 7 settembre 2010, data di entrata in vigore della L. 136/2010, mentre per i contratti stipulati antecedentemente l'adeguamento dovrà essere effettuato entro 180 giorni (7 marzo 2011).
Il provvedimento chiarisce che sarà possibile utilizzare per i pagamenti, oltre al bonifico bancario e postale, anche altri strumenti mezzi idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Per le operazioni potrà essere utilizzato un "conto corrente dedicato" che non dovrà essere un conto specifico per ciascun appalto, ma un conto segnalato alla stazione appaltante su cui si potrà appoggiare più di un appalto.
Il decreto ha, inoltre, specificato che in ogni transizione effettuata dovrà essere inserito il Cup (Codice unico progetto), se obbligatorio o, se non previsto il Cig (Codice identificativo gara).
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Ottobre 2010
CATASTO:
Planimetrie catastali, dal 20 ottobre è attivo il servizio di consultazione online.
I tecnici potranno accedere in via telematica alle planimetrie catastali.
Dal giorno 20 ottobre 2010, infatti, è attivo il servizio di consultazione telematica delle planimetrie catastali da parte dei soggetti abilitati alla presentazione telematica degli atti di aggiornamento catastale.
Lo ha comunicato il direttore dell'Agenzia del Territorio, Gabriella Alemanno, con una nota pubblicata sul sito dell'Agenzia.
Sono consultabili online tutte le planimetrie catastali delle unità iscritte al Catasto dei fabbricati, ad eccezione di quelle relative agli immobili censiti nelle categorie B/3 (prigioni e riformatori), D/5 (istituti di credito, cambio ed assicurazione), E/5 (fabbricati costituenti fortificazioni e loro dipendenze).
Le regole e le condizioni per fruire del servizio sono contenute nel Provvedimento 16 settembre 2010 dell'Agenzia del Territorio.
L'accesso al sistema telematico (SISTER) per la consultazione delle planimetrie catastali è consentito ai tecnici iscritti agli albi professionali degli architetti, dei geometri, degli ingegneri, dei dottori agronomi, dei periti edili e agrari, degli agrotecnici, ai notai e ai segretari o delegati delle pubblica amministrazioni abilitati all'utilizzo delle procedure telematiche.
I documenti acquisiti possono essere utilizzati solo per i fini consentiti dalla normativa nel rispetto di quanto previsto in materia di riutilizzazione commerciale e di protezione dei dati personali.
L'Agenzia può sospendere il servizio in caso di inadempimento.
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Settembre 2010
OPERE EDILI:
A chi compete il controllo sulla competenza del progettista?.
A chi compete il controllo sull'idonea qualificazione del progettista nella fase di collaudo?
Tale controllo non sembra poter essere attribuito al collaudatore; la funzione del collaudo è, infatti, quella di verificare e certificare che l'opera e/o i lavori siano stati eseguiti a regola d'arte e secondo le prescrizioni tecniche prestabilite, in conformità della documentazione tecnico-progettuale (progetto, eventuali varianti ecc.). Ne sembra conseguire che, qualora nel progetto non siano riscontrabili vizi e/o difetti, l'intervento dovrà comunque essere collaudato.
Il controllo sull'osservanza delle competenze professionali non è, tuttavia, avulso dall'attività di collaudo complessivamente considerata, ossia estesa anche al profilo amministrativo, almeno per ciò che attiene alle costruzioni in zona sismica. Nelle zone sismiche, infatti, il complesso sistema di denunce ed autorizzazioni preventive previsto dagli artt. 93 e 94 del D.P.R. 380/2001 fa ricadere sui competenti Uffici regionali l'accertamento del rispetto delle predette competenze professionale e l'obbligo di denunziarne l'eventuale violazione.
La questione è stata oggetto di approfondimento da parte del Consiglio Nazionale degli Ingegneri che ha prodotto un documento disponibile in allegato.
Clicca qui per scaricare il parere del CNI.
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SICUREZZA:
Quando si monta il ponteggio è obbligatoria la presenza del preposto.
II datore di lavoro è tenuto a garantire, durante il montaggio di un ponteggio, la presenza di un preposto incaricato specificatamente di sovrintendere alle operazioni.
Questo, in sintesi, il contenuto della sentenza della Cassazione n. 23936 del 23 giugno 2010.
La sentenza riguarda il caso di un lavoratore che, intento al montaggio di un ponteggio in un cantiere edile, è caduto dall'altezza del quarto piano dello stabile rovinando sul balcone del piano inferiore. Secondo la sentenza appellata, l’amministratore unico della società non aveva assicurato la presenza di un preposto incaricato di controllare le operazioni di montaggio alle quali era intento il lavoratore. L'imputato ha fatto ricorso alla Corte di Cassazione sostenendo che non era stato tenuto conto che in cantiere fosse presente un responsabile della sicurezza.
La Corte ha concluso ritenendo "non pertinente, ....,il riferimento del ricorrente alla presenza di un incaricato della sicurezza del cantiere; costui, invero, ha compiti diversi rispetto al soggetto preposto alla direzione dei predetti lavori che, secondo il dettato legislativo (Decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 1956, articolo 17 - n.d.r. ora art. 123 D.Lgs. 81/2008,), devono essere eseguiti sotto la diretta e costante sorveglianza del preposto".
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OPERE EDILI:
Arrivano i primi chiarimenti del Governo sulla Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA).
L’articolo 49, comma 4-bis del D.L. 78/2010, convertito dalla L. 122/2010, ha introdotto la "segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ", sostituendo integralmente la disciplina della dichiarazione di inizio attività contenuta nel previgente articolo 19 della legge 7 agosto 1990 n. 241.
I primi chiarimenti del Governo sulla Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) giungono attraverso una nota dell'Ufficio legislativo del ministero della Semplificazione, di concerto con i ministeri della Pubblica amministrazione, delle Infrastrutture e dell'Economia.
La nota è la risposta ad un quesito posto dalla Regione Lombardia in merito all'applicabilità della SCIA nell'ambito dell'edilizia.
Il parere dell'ufficio legislativo, favorevole all’applicabilità della disciplina della SCIA alla materia edilizia, fonda essenzialmente su quattro motivazioni, di seguito riassunte.
Il ministero anzitutto sottolinea che il comma 4-ter dell’articolo 49 della legge n. 122 del 2010 prevede che le espressioni “segnalazione certificata di inizio attività” e “SCIA” sostituiscono, rispettivamente, quelle di “dichiarazione di inizio attività” e “DIA”, “ovunque ricorrano anche come parte di un’espressione più ampia”, sia nelle normative statali che in quelle regionali.
Lo stesso articolo prevede, inoltre, che la disciplina della SCIA, contenuta nel novellato articolo 19 della Legge n. 241 del 1990, “sostituisce direttamente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, quella della dichiarazione di inizio attività recata da ogni normativa statale e regionale”.
Il testo della nota evidenzia che il legislatore ha omesso di indicare la DIA edilizia tra quelle oggetto di espressa esclusione dall’ambito applicativo della disposizione, come invece accadeva nella previgente formulazione dell'art. 19, ove la dichiarazione di inizio attività in materia edilizia era espressamente esclusa dall’ambito applicativo.
Importante poi, secondo il ministero, è che la segnalazione certificata di inizio attività è corredata non solo dalle certificazioni ed attestazioni ma anche dalle “asseverazioni” di tecnici abilitati, in linea con quanto stabilito dalla disciplina della DIA edilizia contenuta nell’articolo 23 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380.
Il riferimento alle “asseverazioni”, tipiche della DIA edilizia, induce a ritenere che il legislatore abbia inteso riferirsi anche alle certificazioni ed attestazioni concernenti la suddetta fattispecie.
L’applicabilità della SCIA alla materia edilizia trova conferma anche nei lavori preparatori della legge di conversione del D.L. n. 78 del 2010 (AS 2228).
In particolare, il dossier di documentazione predisposto dal Servizio Studi del Senato suggerisce la seguente lettura della disposizione: “La norma ha anche un profilo abrogativo della normativa statale difforme, per cui si deve intendere che ad essa va ricondotta anche la denuncia di inizio di attività edilizia, disciplinata dagli articoli 22 e 23 del d.P.R. n. 380 del 2001”.
Chiarito che la SCIA trova applicazione nella materia edilizia la nota fornisce ulteriori precisazioni sui limiti applicativi: il Ministero precisa che la disciplina della SCIA si applica alla materia edilizia mantenendo l’identico campo applicativo di quella della DIA, senza quindi interferire con l’ambito applicativo degli altri titoli abilitativi (es. permesso di costruire).
La disciplina della SCIA non si applica alla DIA alternativa al permesso di costruire e le leggi regionali previgenti con le quali è stata esercitata la facoltà prevista dall’articolo 22, comma 4, del D.P.R. n. 380 del 2001 non siano state incise dall’entrata in vigore dell’articolo 49 della legge n. 122 del 2010.
Il ministero, infine, precisa che:
- in caso di intervento edilizio in zona sottoposta a vincolo, permane l’onere di acquisizione ed allegazione alla segnalazione certificata dello specifico atto di assenso dell’ente preposto alla tutela del vincolo stesso;
- per le DIA edilizie presentate prima dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni, la disciplina applicabile non può che essere quella vigente al momento della presentazione della DIA, salva la possibilità per il privato di avvalersi degli effetti della novella presentando, per il medesimo intervento, una SCIA.
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TERMOTECNICA:
Fonti rinnovabili: in Gazzetta Ufficiale le Linee Guida.
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18 settembre sono state pubblicate le Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili approvate dalla Conferenza Unificata lo scorso 8 luglio.
Le Linee Guida, che riguardano l'Autorizzazione Unica per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, hanno l'obiettivo di definire modalità e criteri unitari sul territorio nazionale per assicurare uno sviluppo ordinato delle infrastrutture energetiche.
Vediamo, in sintesi, le disposizioni del provvedimento.
Per la costruzione, l'esercizio e la modifica di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili è prevista l’autorizzazione unica rilasciata dalle Regioni.
La DIA (denuncia di inizio attività – oppure la SCIA, secondo le ultime modifiche) sarà sufficiente per realizzare:
- impianti fotovoltaici sugli edifici, con superficie dei pannelli non superiore a quella del tetto delle case su cui saranno collocati i moduli
- impianti fotovoltaici di potenza inferiore a 20 kWp
- impianti elettrici di cogenerazione a biomasse, di potenza massima inferiore a 1000 kW(elettrica) e a 3.000 kW(termica)
- gli impianti a biomasse, di potenza inferiore a 200 kW
- gli impianti eolici di potenza inferiore a 60 kW
- gli impianti idroelettrici e geotermoelettrici, di potenza inferiore a 100 kW.
Per gli impianti di potenza superiore a 1 MW è prevista la verifica di assoggettabilità alla Valutazione d'impatto ambientale (VIA)
Le Linee Guida definiscono i criteri e le modalità di inserimento degli impianti nel paesaggio e sul territorio, con particolare riferimento agli impianti eolici (per cui è stato sviluppato un allegato ad hoc).
Le Regioni possono individuare eventuali aree non idonee all'installazione degli impianti a condizione che abbiano definito strumenti e modalità per il raggiungimento degli obiettivi previsti dall’Europa in materia di sviluppo delle fonti rinnovabili.
Ricordiamo infine che, come già evidenziato da BibLus-net, il testo delle Linee Guida appare palesemente in contrasto con le disposizioni della Legge Comunitaria 2009 (L. 96/2010, Suppl. Ord. alla G.U. n. 146 del 25/06/2010).
Secondo tale provvedimento, infatti, per realizzare tutti gli impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile di potenza fino a 1 MW sarà sufficiente la DIA (denuncia di inizio attività).
L'articolo 17 della L. 96/2010, al comma 1 lettera d), stabilisce "l'assoggettamento alla disciplina della DIA di cui agli articoli 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, per gli impianti per la produzione di energia elettrica con capacità di generazione non superiore ad un MW elettrico di cui all'articolo 2, lettera e), del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, alimentate dalle fonti di cui alla lettera a)".
Affinché tali disposizioni siano pienamente operative sarà necessario attendere l’emanazione dei provvedimenti attuativi previsti dall’art. 17 (Decreto Legislativo di attuazione della direttiva 2009/28/CE).
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SICUREZZA:
I costi della sicurezza comprendono i costi per la pulizia e il riscaldamento dei “baraccamenti”.
Il Ministero del Lavoro ha risposto ad un nuovo quesito sul tema dei costi della sicurezza posto dall’ANCE, l’Associazione Nazionale dei Costruttori Edili.
Il quesito riguarda i "baraccamenti" di cantiere, ovvero "... gabinetti; locali per lavarsi, spogliatoi., refettori locali di ricovero e di riposo,." apprestamenti generalmente realizzati mediante utilizzo di monoblocchi prefabbricati.
Si chiedeva, in particolare, se tra i costi della sicurezza, possano essere ricomprese, oltre alle spese di installazione iniziale degli apprestamenti citati, anche quelle relative a riscaldamento/condizionamento, pulizia e manutenzioni.
Nella risposta al quesito il Ministero richiamando il punto 4.1.3 dell’All. XV al D.Lgs. 81/2008 "Le singole voci dei costi della sicurezza vanno calcolale considerando il costo di utilizzo per il cantiere interessato che comprende, quando applicabile, la posa in opera ed il successivo smontaggio, l'eventuale manutenzione e l'ammortamento" chiarisce che le spese di manutenzione dei suddetti "baraccamenti" sono ricomprese tra i costi della sicurezza.
Parimenti le spese di riscaldamento/condizionamento nonché dì pulizia, risultando necessarie per il corretto utilizzo degli stessi baraccamenti, dovranno essere ricomprese tra i suddetti costi della sicurezza.
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SICUREZZA:
Ponteggi, nuovi chiarimenti dal ministero.
Con la Circolare n. 29/2010 il Ministero del Lavoro ha fornito risposte a numerosi quesiti sull’impiego di ponteggi metallici fissi.
I quesiti che hanno trovato risposta nel documento del ministero sono inerenti l’autorizzazione alla costruzione e all’uso dei ponteggi (art. 131 T.U.S.), l’impiego di ponteggi come mezzi di protezione collettiva, gli apparecchi dì sollevamento materiali montati su un ponteggio, le sporgenze pericolose dei luoghi di passaggio, gli elementi di ripartizione dei carichi dei montanti al di sotto delle piastre di base metalliche delle basette, etc.
Per quanto riguarda l’autorizzazione ministeriale, il ministero ha chiarito che spetta al titolare della licenza stessa, e non all'impresa utilizzatrice, l'obbligo di richiederne il rinnovo al termine della validità decennale. L'impresa utilizzatrice, pertanto, può continuare ad utilizzare i ponteggi anche dopo il termine della validità di dieci anni della licenza.
Il Ministero chiarisce, inoltre, che è possibile l'impiego di ponteggi come protezione collettiva per i lavoratori che svolgono la loro attività sulle coperture e quindi anche in posizione diversa dall'ultimo impalcalo del ponteggio, a condizione che per ogni singola realizzazione ed a seguito di adeguata valutazione dei rischi venga eseguito uno specifico progetto firmato da ingegnere o architetto abilitato all'esercizio della professione.
In presenza di un apparecchio dì sollevamento, inoltre, i montanti su cui sono applicati direttamente gli elevatori devono essere di numero ampiamente sufficiente ed in ogni caso non minore di due e gli ancoraggi devono essere adeguati.
Per l'allestimento degli elementi di ripartizione dei carichi dei montanti dei ponteggi, precisa la circolare, non è previsto l'obbligo di un materiale specifico (ad es. tavole in legno come ipotizzato nel quesito) per realizzare la ripartizione, ma gli elementi utilizzati devono comunque presentare “dimensioni e caratteristiche adeguate ai carichi da trasmettere e alla consistenza dei piani di posa, in modo da non superarne la resistenza unitaria”.
I testi completi delle risposte sono forniti contenuti nella Circolare in allegato.
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SICUREZZA:
Testo Unico Sicurezza: disponibile il testo nell'edizione settembre 2010 del Ministero del Lavoro
Il Ministero del Lavoro ha reso disponibile on line il testo del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 (Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) aggiornato, nella versione datata settembre 2010, con le note introdotte per effetto delle disposizioni della Legge 13 agosto 2010 n. 136 (Antimafia), pubblicata sulla G.U. n.196 del 23 agosto 2010, in vigore dal 7 settembre 2010.
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APPROFONDIMENTI TECNICI:
Manuale da Campo della Protezione Civile.
La Regione Lombardia ha reso disponibile il "Manuale da Campo" della Protezione Civile.
L'obiettivo del Manuale da Campo è:
- fornire un agile supporto tecnico agli operatori durante un intervento emergenziale;
- rappresentare uno strumento di base per approntare corsi di formazione mirati.
Il manuale si articola in 159 pagine suddivise in 5 capitoli e allegati.
La prima versione, che sarà successivamente oggetto di revisioni e aggiornamenti, è frutto di raccolta ed analisi della documentazione esistente (normative, linee guida dipartimentali, manuali tecnici,...);
analisi dell'organizzazione e delle criticità riscontrate nel sistema di intervento della Protezione Civile Regione Lombardia in occasione dell'emergenza Abruzzo 2009, tramite la stesura, la realizzazione e la rielaborazione di interviste ad operatori attivati sul campo;
formulazione di nuove proposte metodologiche di azione;
- strutturazione del lavoro attraverso:
- o definizione ed integrazione dei contenuti principali sulla base dell'ordine cronologico di attivazione degli interventi;
- o definizione, per ogni attività principale, di funzioni e sottofunzioni operative.
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OPERE EDILI:
Ritenute sui bonifici per ristrutturazioni: le istruzioni per la redazione delle fatture
L'articolo 25 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con Legge 122/2010, ha introdotto per imprese e professionisti una ritenuta del 10% a titolo di acconto dell'imposta sul reddito che deve essere operata dalle Banche e da Poste Italiane S.p.A. direttamente sull'importo del Bonifico.
L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che tale ritenuta deve essere operata sull'importo del bonifico depurato dell'IVA assunta, convenzionalmente, sempre pari al 20%.
Con la Circolare n. 40/2010 l'Amministrazione finanziaria ha anche chiarito alcuni aspetti legati al caso in cui il committente sia un soggetto già tenuto ad operare una ritenuta d'acconto (il caso più frequente, ad esempio, è quello del condominio).
In tal caso la normativa già prevede che sui compensi versati a professionisti e imprese il condominio effettui delle ritenute rispettivamente del 20% e del 4%; il rischio, concreto, per tali soggetti, è di vedere effettuata una doppia ritenuta.
L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, nel caso di servizi e lavori svolti nell'ambito di lavori per i quali il committente si avvale della detrazione fiscale del 36% o del 55%, l'unica ritenuta applicabile è quella introdotta dal D.L. 78/2010 che, in quanto disposizione speciale, prevale sulla normativa ordinaria.
In pratica, quando un professionista o un'impresa fattura ad un condominio che effettua lavori per i quali intende avvalersi delle agevolazioni fiscali suddette, sulla fattura NON DEVE ESSERE riportata la ritenuta di norma operata.
Per meglio chiarire ricorriamo ad un esempio:
professionista (ingegnere) che fattura ad un condominio per prestazioni NON connesse a interventi agevolati.
a)Onorario: € 1000,00
b)Contributo integrativo (2%): € 20.
Iva (su a + b) = € 204.
Totale documento: € 1204,00.
Ritenuta d'acconto (20%) su onorario = € 200.
Netto a pagare: 1224-200 = 1024 euro.
In tal caso Banche e Poste NON operano alcuna ritenuta e l'importo accreditato è pari a 1024
professionista (ingegnere) che fattura ad un condominio per prestazioni CONNESSE a interventi agevolati.
a) Onorario: € 1000,00.
b) Contributo integrativo (2%): € 20.
Iva (su a + b) = € 204.
Totale documento: € 1224,00.
Netto a pagare: 1224 euro.
In tal caso Banche e Poste OPERANO la ritenuta prevista dal D.L. 78/2010 e l'importo accreditato sarà pari 1224 – 0.1 x (1224/1.2) = 1122 euro e provvedono ad inviare al beneficiario la certificazione della ritenuta d'acconto.
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OPERE EDILI:
Condominio: per modificare le tabelle millesimali basta la maggioranza.
Fino ad ora modificare le tabelle millesimali era un'operazione impossibile poiché, per una consolidata prassi, tale operazione richiedeva l'unanimità dell'assemblea condominiale.
È facile comprendere che la più banale delle modifiche alle tabelle millesimali finisce comunque per "penalizzare" almeno un condomino che, quindi, ha tutto l'interesse a votare contro.
Una sentenza della Cassazione a sezioni unite sconfessa questa tesi rivoluzionando l'orientamento precedente della stessa corte.
Con la sentenza 18477 del 9 agosto 2010 la Corte ha chiarito che per modificare le tabelle millesimali è sufficiente la maggioranza qualificata definita al comma 2 dell'art. 1136 del Codice Civile.
In altre parole, per modificare le tabelle millesimali è sufficiente una delibera assembleare approvata dalla maggioranza degli intervenuti in assemblea, che rappresentino almeno la metà del valore dell'edificio (500 millesimi).
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LAVORI PUBBLICI:
Compravendite e Catasto: ulteriori chiarimenti.
Con la Circolare n. 3/2010 l'Agenzia del Territorio interviene nuovamente sulle disposizioni dell'art.19, comma 14, del D.L. 78/2010, relative all'obbligo di indicare negli atti immobiliari i dati catastali, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione degli intestatari sulla conformità delle stesse allo stato di fatto dell'immobile.
Con la conversione del D.L. 78/2010, è stato previsto, inoltre, che quest'ultima dichiarazione possa essere sostituita da un'attestazione di conformità resa da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale.
L'Agenzia del Territorio precisa che gli obblighi introdotti con la "manovra economica" non riguardano:
gli atti relativi ai cosiddetti "beni comuni non censibili", cioè porzioni comuni a diverse unità immobiliari e prive di autonoma capacità reddituale, quali, ad esempio: le scale, gli androni, le aree di passaggio, i cortili, i terrazzi condominiali, etc.;
gli atti immobiliari relativi ai cosiddetti "beni comuni censibili", ossia a quei beni comuni a più unità immobiliari, ma dotati di autonoma capacità reddituale (quali l'alloggio del portiere), quando il trasferimento delle relative "quote e diritti" avvenga unitamente e per effetto della cessione dell`unità immobiliare cui gli stessi accedono.
Diversamente, risultano assoggettati ai nuovi obblighi dichiarativi gli atti che dispongono il trasferimento autonomo dei "beni comuni censibili", da parte dei condomini (in tal caso, infatti, l`unità oggetto di cessione perde la funzione di "bene condominiale").
L'Agenzia del Territorio ribadisce, inoltre, quanto già precisato nella precedente Circolare n. 2/2010, circa l`esclusione, dalle nuove prescrizioni, degli atti aventi ad oggetto immobili iscritti nelle categorie "fittizie" del Gruppo F, quali i fabbricati in corso di costruzione, le unità "collabenti", le unità in corso di definizione, i lastrici solari e le aree urbane.
Devono, invece, ricomprendersi nell'ambito applicativo delle nuove disposizioni gli atti aventi ad oggetto le unità immobiliari cd. "afferenti", relative all'edificazione di nuovi piani, o nuovi corpi di fabbrica, su un lotto già edificato e censito al catasto (ad esempio, autorimesse, magazzini, etc.).
Nella medesima Circolare, infine, viene confermato che, sotto il profilo catastale, assumono rilevanza, e quindi vanno necessariamente dichiarati, tutti gli interventi influenti sul classamento e sulla rendita dell`unità immobiliare, quali gli ampliamenti effettuati successivamente alla redazione della planimetria, ovvero le modifiche interne che incidono sulla consistenza.
Diversamente, non devono essere dichiarate le variazioni che non influiscano sugli elementi necessari alla corretta determinazione della rendita catastale dell`unità immobiliare, quale ad esempio la modifica esterna del fabbricato dove questa è situata, qualora tale intervento non abbia determinato alcuna variazione sul perimetro della singola unità oggetto di cessione.
L'Agenzia del Territorio ha avviato, in via sperimentale, il sevizio di consultazione telematica delle planimetrie catastali, cui verranno successivamente abilitati, oltre ai notai, tutti i tecnici iscritti agli albi professionali ed incaricati della presentazione degli atti di aggiornamento catastale.
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TERMOTECNICA:
Il Conto Energia 2011 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
Il decreto interministeriale 6 agosto 2010, recante "Incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare", più noto come "Conto energia 2011", è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 197 del 24 agosto 2010.
Le nuove tariffe incentivanti previste dal provvedimento entreranno in vigore alla scadenza dell'attuale sistema incentivante per il fotovoltaico (31 dicembre 2010).
Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto (25 agosto 2010), l'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas (AEEG) dovrà definire le modalità, i tempi e le condizioni per l'erogazione delle nuove tariffe e la loro copertura finanziaria con la componente A3 della bolletta elettrica.
Ricordiamo che per gli impianti che entreranno in funzione a partire dal 2011, è previsto un significativo taglio degli incentivi (fino al 18%).
Per gli impianti che entreranno in esercizio nel 2012 e nel 2013 è stabilita un'ulteriore riduzione delle tariffe del 6% all'anno, mentre per gli anni successivi si provvederà con un nuovo decreto. La riduzione degli incentivi è comunque più contenuta per i piccoli impianti e più marcata per quelli con maggiori dimensioni.
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EDILIZIA:
Acquisto di immobili: i chiarimenti su detrazione delle spese di intermediazione e interessi passivi
Nella newsletter n. 198 di BibLus-net abbiamo parlato dei chiarimenti della Circolare n. 39/E del 1° luglio 2010 dell’Agenzia delle Entrate sulla possibilità di usufruire della detrazione del 55% in caso di demolizione e ricostruzione dell’immobile.
Con la medesima circolare l’Agenzia delle Entrate ha fornito altre precisazioni relativamente a detrazioni IRPEF, in particolare, riguardo a:
- detrazione delle spese di intermediazione immobiliare
- detrazione degli interessi pagati per l’acquisto dell’abitazione principale
- detrazione degli interessi passivi per l’acquisto dell’abitazione da ristrutturare
Secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate le spese di intermediazione immobiliare sono detraibili anche se sostenute prima della stipula del contratto preliminare e del rogito notarile; qualora il contratto di vendita non si concluda, tuttavia, la detrazione non spetta.
La detrazione degli interessi passivi, relativi al mutuo per l’acquisto dell’abitazione da ristrutturare, secondo l’Agenzia, “spetta a decorrere dalla data in cui l’unità immobiliare è adibita a dimora abituale”.
Inoltre, nella circolare è precisato che, per usufruire della detrazione:
- la ristrutturazione deve essere comprovata da concessione edilizia o atto equivalente;
- l’utilizzo come abitazione principale deve avvenire entro due anni dall’acquisto.
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EDILIZIA:
Pubblicata la norma UNI per l'acustica in edilizia: dal 2012 obbligatoria la Certificazione Acustica degli edifici?
Dal 2012 chi vorrà vendere o affittare un alloggio dovrà dotarlo, oltre che della certificazione energetica, anche della certificazione acustica.
L´obbligo verrà quasi certamente introdotto dal provvedimento atteso in autunno, che recepirà la norma Uni 11367 “Acustica in edilizia - Classificazione acustica delle unità immobiliari - Procedura di valutazione e verifica in opera”, pubblicata il 22 luglio 2010.
La classificazione acustica di una unità immobiliare ha lo scopo di informare gli interessati sulle caratteristiche acustiche della stessa e di tutelare i vari soggetti che intervengono nel processo edilizio (progettisti, produttori di materiali da costruzione, costruttori, venditori, ecc.) da possibili contestazioni successive.
È un concetto similare a quello della certificazione energetica, ma con alcune profonde differenze; la principale è costituita dal fatto che mentre il certificato energetico è redatto sulla base di calcoli, il certificato acustico è redatto essenzialmente sulla base di prove (collaudo acustico) effettuate al termine dell'opera.
La stima complessiva di efficienza acustica di ogni unità immobiliare nasce da singole valutazioni per ogni requisito; sono oggetto di classificazione l´isolamento di facciata, l´isolamento rispetto alle unità confinanti (per i rumori aerei e per i rumori da calpestio) e la rumorosità degli impianti.
La norma UNI prevede quattro differenti classi di efficienza acustica: si va dalla classe 1, che identifica il livello più alto (più silenzioso), alla classe 4 che è la più bassa (più rumoroso).
La norma si applica a tutti i tipi di edifici, tranne a quelli a uso agricolo, artigianale e industriale. Nell´ambito di applicazione della norma, i requisiti acustici di ospedali, cliniche, case di cura e scuole sono definiti da una specifica appendice.
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Luglio 2010
EDILIZIA:
Pubblichiamo in allegato il Codice dei Controlli per la verifica della rispondenza del PSC ai contenuti minimi previsti dal D.Lgs. 81/2008.
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EDILIZIA-IMPIANTI:
Dal 28 luglio 2010 cambia l’attestato di conformità degli impianti
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 161 del 13/07/2010 è stato pubblicato il D.M. 19/5/10 "Modifica degli allegati al D.M. 22 gennaio 2008, n. 37".
Il Decreto provvede ad aggiornare la modulistica per la dichiarazione di conformità degli impianti alla regola d’arte (Allegati I e II al D.M. 22/01/2008, n. 37).
Dal 28 luglio prossimo, data di entrata in vigore del D.M. 19/5/10, le dichiarazioni di conformità degli impianti da parte delle imprese installatrici e uffici tecnici interni di imprese non installatrici dovranno essere rilasciate utilizzando la nuova modulistica.
L’aggiornamento della modulistica si è reso necessario a seguito delle procedure di infrazione n. 2002/5058/IT e n. 2006/4377/IT (Ostacoli all’uso di raccordi in rame a pressare destinati a impianti domestici a gas, e Ostacoli all’uso di sistemi di condutture in polietilene multistrato destinati a impianti domestici a gas, entrambe chiuse con decisione della Commissione il 18/09/2008).
In base alla nuova modulistica (vedi nota 8), se per la realizzazione dell’impianto sono stati utilizzati prodotti o sistemi impiegati in altri paesi dell’Unione Europea per i quali non esistono norme tecniche di prodotto o di installazione, la dichiarazione di conformità deve essere sempre corredata con il progetto redatto e sottoscritto da un ingegnere iscritto all’albo.
N.B. è in corso l’aggiornamento del programma Praticus 37/08, la soluzione ACCA per la redazione delle dichiarazioni di conformità degli impianti.
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EDILIZIA:
La Dia lascerà il posto alla Scia?
È arrivato il momento di dire addio alla DIA?
A sostituirla potrebbe essere la cosiddetta "Scia" (segnalazione certificata di inizio attività) che il governo ha inserito nella manovra correttiva (disegno di legge di conversione del D.L. 78/2010).
La "Scia” sostituirebbe la dichiarazione d'inizio attività in tutte le procedure che la prevedono.
In sostanza, chiunque intenda richiedere una concessione, una licenza, un'autorizzazione o un nulla osta non dovrà presentare la domanda e attendere la risposta dell'Amministrazione Pubblica (o i 30 giorni richiesti per scattare il silenzio-assenso) per cominciare l'attività ma, con la "Scia" (se fosse approvata in via definitiva) ci si potrà limitare ad avanzare l'istanza accompagnata dai certificati e dalle attestazioni richieste dalla legge e avviare già da quel momento i suoi propositi.
Nei 30 giorni seguenti toccherà eventualmente all'amministrazione bloccarlo e, se del caso, perseguirlo penalmente.
Eventuali deroghe temporali per i controlli sono consentite solamente per grave e irreparabile danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute e per la sicurezza pubblica.
Per valutare il reale "peso" della "Scia" sull'attività edilizia, comunque, occorrerà attendere il testo definitivo e, eventualmente, i regolamenti attuativi.
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TERMOTECNICA:
Alle demolizioni e ricostruzioni con ampliamento non spetta la detrazione del 55%.
L’Agenzia delle Entrate ha emanato la Circolare n. 39/2010 con la quale precisa che la demolizione e la ricostruzione con ampliamento va considerata alla pari dell’attività di “nuova costruzione” e quindi non può usufruire della detrazione del 55%.
Il beneficio è, invece, fruibile quando un edificio esistente viene ristrutturato e ampliato senza demolizione; in tal caso l’agevolazione è ammissibile solo per le spese riferibili alla parte esistente.
In quest’ultimo caso, comunque, l’agevolazione non può riguardare gli interventi di riqualificazione energetica globale dell’edificio, previsti dall’art. 1, c. 344, della Legge n. 296 del 2006 in quanto per tali interventi occorre individuare il fabbisogno di energia primaria annua riferita all’intero edificio, comprensivo, pertanto, anche dell’ampliamento.
Sono, invece, agevolabili gli interventi previsti dai commi 345 (pareti, coperture, finestre), 346 (pannelli solari termici) e 347 (sostituzione del generatore) dell’art. 1 della citata L. 296 del 2006, per i quali la detrazione è subordinata alle caratteristiche tecniche dei singoli elementi costruttivi (pareti, infissi ecc.) o dei singoli impianti (pannelli solari, caldaie ecc).
Con la circolare del 31 maggio 2007, n. 36/E, l’Agenzia aveva già precisato che nel caso di ristrutturazioni con demolizione e ricostruzione si può accedere all’incentivo esclusivamente nell’ipotesi di fedele ricostruzione, ravvisando nelle altre fattispecie il concetto di “nuova costruzione”.
La Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 39 del 1° luglio, fornisce chiarimenti anche sulle spese relative all’acquisto dell’abitazione principale:
- detrazione d’imposta dei compensi pagati per l’intermediazione immobiliare dell’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale (art. 15, comma 1, lettera b-bis), del TUIR);
- Interessi passivi pagati per l’acquisto dell’abitazione principale.
- Acquisto di un immobile da ristrutturare.
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OPERE EDILI:
Detrazioni 36% e 55%: operative le ritenute per le imprese.
L'Agenzia delle Entrate, in attuazione dell'art. 25 del D.L. 78/2010 (manovra economica), ha definito le modalità operative per la ritenuta alla fonte del 10% sull’importo dei bonifici relativi alle detrazioni del 55% e del 36%.
Ricordiamo che il citato art. 25, per contrastare il fenomeno di evasione di alcune imprese (ai fini delle imposte dirette e dell'IVA), ha introdotto l'obbligo, a decorrere dal 1° luglio 2010, per le banche e le Poste Italiane S.p.A., destinatarie dei bonifici di pagamento delle spese per le quali sono riconosciute la detrazione IRPEF del 36% e del 55%, di operare una ritenuta del 10% a titolo d'acconto delle imposte dovute dall'impresa destinataria del pagamento.
In base al provvedimento (prot. 94288/2010) emanato dal Direttore dell’Agenzia, le banche e le Poste Italiane S.p.A. sono tenute ai seguenti adempimenti:
1. versare la ritenuta utilizzando l'apposito codice tributo;
2. certificare al beneficiario l'ammontare delle somme erogate e delle ritenute effettuate;
3. indicare nella dichiarazione dei sostituti d'imposta di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, i dati relativi al beneficiario nonché le somme accreditate e le ritenute effettuate.
Per il contribuente che effettua il bonifico, quindi, non è previsto nessun ulteriore onere: dovrà effettuare i bonifici indicando gli estremi fiscali del beneficiario e dell'ordinante, come già previsto attualmente.
Con l’emanazione del provvedimento la ritenuta diviene, pienamente, operativa dal 1° luglio 2010.
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OPERE EDILI:
Dall’Agenzia delle Entrate nuovi chiarimenti sul 55% per la sostituzione degli infissi e sul concetto di impianto fotovoltaico.
Con la Circolare n. 38/E del 23/06/2010 l'Agenzia delle Entrate, relativamente al beneficio di dertrazione del 55%, fornisce nuovi chiarimenti nel caso di sostituzione degli infissi e in merito al concetto di impianto fotovoltaico. La circolare, oltre alle specifiche relative al bonus del 55%, fornisce profili interpretativi degli impianti fotovoltaici come unità immobiliari oppure beni mobili, e chiarisce se tali impianti possano beneficiare dell'agevolazione nota come “Tremonti-ter”.
- Sostituzione Infissi:
L'Agenzia delle Entrate ha precisato al punto 3.1 della Circolare come nel caso di lavori di riqualificazione energetica in abitazioni date in locazione, la detrazione del 55% delle spese sostenute è fruita sia dal proprietario che dall'affittuario, in proporzione alle spese sostenute da ciascuno.
In particolare il quesito posto all'Agenzia riguardava lavori di sostituzione di serramenti ed infissi presso un'unità abitativa residenziale posseduta da due persone fisiche, nudo proprietario e usufruttuario, e locata ad una terza persona fisica. Mediante un accordo tra il nudo proprietario e l'inquilino si è proceduto alla sostituzione dei serramenti ripartendo il costo per il 70% a carico del nudo proprietario e per il 30% a carico dell'inquilino.
- Impianti Fotovoltaici:
L’Agenzia del Territorio ha considerato gli impianti fotovoltaici collocati sul suolo unità immobiliari del tipo opifici (categoria catastale D1). Tuttavia nelle varie risoluzioni l’Agenzia delle Entrate parla degli impianti fotovoltaici come di “impianti”, quindi di beni mobili, che “possono essere rimossi e utilizzati.
In base a quanto recita la Circolare 19 luglio 2007, n. 46/E l’impianto fotovoltaico situato su un terreno non costituisce impianto infisso al suolo poichè i moduli che lo compongono possono essere agevolmente rimossi e posizionati in altro luogo, mantenendo inalterata la loro originaria funzionalità. In linea con tale impostazione anche la Circolare n. 38 dell’11 aprile 2008, per qualificare la tipologia di impianti (mobili o immobili) che hanno diritto al beneficio del credito d’imposta per investimenti in aree svantaggiate (articolo 1, commi 271-279, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296) è stato precisato che sono agevolabili gli impianti diversi da quelli infissi al suolo, nonché i beni “stabilmente” e “definitivamente” incorporati al suolo, purché possano essere rimossi e utilizzati per le medesime finalità senza “antieconomici” interventi di adattamento.
Dunque il problema che viene affrontato dalla Circolare è quello di capire qual è la linea di confine fra le due interpretazioni.
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OPERE EDILI:
Dal 1° luglio è obbligatoria l’indicazione dei dati catastali per compravendite e locazioni. La modulistica dell’Agenzia delle Entrate.
In base all’art. 19 del D.L. 78/2010 (c.d. manovra economica), a decorrere dal 1° luglio 2010, in tutti gli atti pubblici e nelle scritture private autenticate, riguardanti gli immobili urbani, devono essere riportati obbligatoriamente:
- i dati catastali dell'immobile.
- il riferimento alle planimetrie depositate in catasto.
- la dichiarazione degli intestatari sulla conformità dei dati catastali e delle planimetrie allo stato di fatto.
- In caso di irregolarità il notaio rogante non potrà procedere alla stipula dell'atto.
Sempre per effetto del citato art. 19 a partire dal 1°luglio 2010 la richiesta di registrazione dei contratti di locazione deve contenere le indicazioni dei dati catastali degli immobili: in caso di mancata (o errata) indicazione di tali dati viene applicata una sanzione amministrativa dal 120% al 240% dell'imposta dovuta per la registrazione dell'atto.
La disposizione, contenuta all'articolo 19, comma 15, è diventata "operativa" con l'approvazione della nuova modulistica da parte dell'Agenzia delle Entrate.
Con il provvedimento del Direttore (Prot. 2010/83561) sono stati infatti approvati:
- la nuove versione del “Modello 69”, per la richiesta di registrazione dei contratti di locazione, affitto e comodato di beni immobili effettuate a partire dal 1° luglio 2010, nella quale trova spazio il "Quadro D - Dati degli immobili".
- il nuovo “Modello CDC”, da utilizzare soltanto per la comunicazione dei dati catastali relativi a beni immobili oggetto di cessione, risoluzione e proroga di contratti di locazione o affitto già registrati al 1 luglio 2010.
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Giugno 2010
SICUREZZA:
Campi Elettromagnetici: Effetti sulla salute e distrurbi.
ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale), ISCTI (Istituto Superiore delle Comunicazioni e delle Tecnologie dell'Informazione) e ISS (Istituto Superiore di Sanità) hanno realizzato una breve pubblicazione dal titolo "Campi Elettromagnetici - Effetti sull'uomo e sulle apparecchiature".
La pubblicazione, di carattere divulgativo, può essere utilizzata anche come supporto per la formazione del personale.
Ecco alcuni degli argomenti trattati:
- Cosa sono i campi elettromagnetici?
- I campi elettromagnetici possono agire sull'organismo umano?
- I campi elettromagnetici sono pericolosi per la salute?
- Esistono delle norme per la protezione della salute dai campi elettromagnetici?
- Quali sono i limiti che devono essere rispettati negli ambienti di vita?
- Quali sono le condizioni di esposizione per le quali il decreto non si applica?
- È vero che in Italia si applicano limiti normativi più restrittivi rispetto al resto dell'Unione Europea?
- Chi controlla il rispetto dei limiti?
- A quali istituzioni può rivolgersi il cittadino per avere maggiori informazioni o per esporre eventuali problematiche?
- I campi elettromagnetici possono interferire con le apparecchiature elettriche ed elettroniche?
- Che cos'è la compatibilità elettromagnetica?
- Che cosa sono i disturbi elettromagnetici o perturbazioni?
- La compatibilità elettromagnetica è regolamentata a livello europeo?
- Come si garantisce la compatibilità elettromagnetica?
- Come può il cittadino assicurarsi della conformità degli apparati?
- L'interferenza elettromagnetica è una spia di possibili rischi per la salute?
- Qual è la correlazione tra i livelli di immunità previsti dalle norme per la compatibilità elettromagnetica ed i limiti di esposizione per la salute umana?
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OPERE EDILI:
ANCE nuova «Guida alle agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie».
L'ANCE in base alle disposizioni contenute nella Legge Finanziaria 2010 (L. 191/2009) che proroga sino al 2012 le agevolazioni fiscali per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio abitativo, ha provveduto ad aggiornare la «Guida alle agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie».
La Guida è un riepilogo delle modalità applicative del beneficio, dei casi particolari incentivati e degli adempimenti necessari per l`accesso alla detrazione.
Le Legge 191/2009, Finanziaria 2010, ha previsto:
- la proroga al 31 dicembre 2012 della detrazione IRPEF per una quota pari al 36% delle spese di recupero del patrimonio edilizio abitativo, nel limite di € 48.000 per unita` immobiliare;
- l'applicazione a regime dell'aliquota IVA ridotta al 10% per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili ad uso abitativo.
È stata, inoltre, prorogata per un ulteriore anno anche la detrazione IRPEF del 36%, sempre nei limiti di € 48.000, per l'acquisto di abitazioni ricadenti in complessi edilizi ristrutturati, restaurati o recuperati da imprese e cooperative edilizie, che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile (art.1, comma 17, lett.b, Legge 244/2007).
In questo particolare caso la detrazione spetta a condizione che:
- gli interventi di recupero, da realizzare sull`intero fabbricato, siano eseguiti dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2012;
- il rogito per l`acquisto delle abitazioni sia stipulato entro il 30 giugno 2013.
La Guida, infine, propone in Appendice una raccolta delle disposizioni normative in materia, la giurisprudenza e i documenti di prassi emanati dall`Agenzia delle Entrate.
Ricordiamo che il Decreto Legge 31 maggio 2010, n.78, "manovra" economica varata dal governo, pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 114 alla Gazzetta Ufficiale n.125 del 31 maggio 2010, ed attualmente in corso di conversione ha previsto l'introduzione di una ritenuta fiscale (10%) per le imprese nel caso di esecuzione di lavori agevolati con le detrazioni del "36%" o del "55%" (art.25).
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TERMOTECNICA:
Pubblicata la Direttiva europea 2010/31/CE sul miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici: sostituirà la Direttiva 2002/91/CE.
È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Europea (L 153/13 del 18 giugno 2010) la nuova Direttiva 2010/31/CE sulla prestazione energetica nell'edilizia.
La Direttiva 2010/31/CE, in vigore dal prossimo 9 luglio 2010, abroga, con effetto dal 1° febbraio 2012, la Direttiva 2002/91/CE.
La Direttiva, come specifica l'art.1, "promuove il miglioramento della prestazione energetica degli edifici all'interno dell'Unione, tenendo conto delle condizioni locali e climatiche esterne, nonché delle prescrizioni relative al clima degli ambienti interni e all'efficacia sotto il profilo dei costi".
In particolare la nuova normativa europea fornisce disposizioni su:
- metodologia per il calcolo della prestazione energetica integrata degli edifici e delle unità immobiliari
- applicazione di requisiti minimi alla prestazione energetica di edifici e unità immobiliari
- certificazione energetica degli edifici o delle unità immobiliari
- sistemi di controllo indipendenti per gli attestati di prestazione energetica e i rapporti di ispezione
- piani nazionali destinati ad aumentare il numero di "edifici a energia quasi zero"
- ispezione periodica degli impianti di riscaldamento e condizionamento d'aria negli edifici
I paesi membri dell'Unione Europea devono definire una metodologia di calcolo della prestazione energetica degli edifici secondo i criteri contenuti all'allegato I "Quadro comune generale per il calcolo della prestazione energetica degli edifici".
La direttiva prevede, inoltre, che per contenere il fabbisogno energetico, gli Stati membri stabiliscano requisiti degli impianti tecnici per l'edilizia relativamente:
- al rendimento energetico globale
- alla corretta installazione e alle dimensioni
- alla regolazione e al controllo adeguati
Tali requisiti, stabiliti per il caso di nuova installazione, sostituzione o miglioramento di sistemi tecnici per l'edilizia, si applicano almeno per i seguenti impianti:
1. impianti di riscaldamento;
2. impianti di produzione di acqua calda;
3. impianti di condizionamento d'aria;
4. grandi impianti di ventilazione.
Entro il 31 dicembre 2020 è previsto, infine, che tutti gli edifici di nuova costruzione siano «edifici a energia quasi zero». Un «edificio a energia quasi zero» è un edificio ad altissima prestazione energetica, determinata conformemente all'allegato I, il cui fabbisogno energetico (molto basso o quasi nullo) dovrebbe essere coperto in misura molto significativa da energia da fonti rinnovabili.
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LAVORI PUBBLICI:
Il Consiglio dei Ministri approva in via definitiva il nuovo Regolamento di attuazione del Codice degli Appalti.
Il Consiglio dei Ministri del 18 giugno scorso ha dato il via libera definitivo al Regolamento di Attuazione del Codice dei Contratti Pubblici di Lavori, servizi e forniture.
Prima della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il Regolamento sarà trasmesso, per la firma, al Presidente della Repubblica e, successivamente, alla Corte dei Conti per il necessario visto.
Il Regolamento approvato ha subito alcune modifiche sulla base del parere del Consiglio di Stato e delle norme che, nel frattempo, hanno apportato modifiche al codice dei contratti.
Dal provvedimento è stato stralciato l'allegato A1 che nella versione attuale, secondo i costruttori, avrebbe finito per premiare le imprese di lavori specialistici a scapito di quelle generali.
Il nuovo Regolamento, ai sensi dell´articolo 253, comma 2, del Codice, entrerà in vigore dopo centottanta giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, ad esclusione delle disposizioni relative alle sanzioni alle imprese e alle SOA che entreranno in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione.
Tra le novità del provvedimento, segnaliamo, ad esempio:
- l'obbligo di prevedere (art. 16, comma 1, lett. b), punto 6) nei quadri economici l'accantonamento delle somme necessarie per le compensazioni dovute agli appaltatori per gli aumenti eccezionali dei materiali;
- l'introduzione (art. 26, comma 1, lett. l)), tra i documenti costituenti il progetto definitivo, di una relazione sulle interferenze (attraversamenti, sottoservizi, ecc.) in cui il progettista dovrà individuare, per ogni interferenza, la specifica soluzione del problema, con definizione dei relativi costi e tempi.
In allegato il testo integrale del nuovo Regolamento in attesa di pubblicazione, nella versione trasmessa il 14 giugno scorso al Ragioniere Generale dello Stato, che dovrebbe essere identica a quella approvata dal Consiglio dei Ministri.
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LAVORI PUBBLICI:
Opere a scomputo degli oneri di urbanizzazione: il punto della situazione.
L'obbligo di pagare gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria in caso di esecuzione di un certo tipo di opere edilizie è sorto con l'entrata in vigore della Legge 6 agosto 1967 numero 765 (articolo 8), al quale si è aggiunto quello inerente il contributo commisurato al costo di costruzione introdotto dalla Legge Bucalossi (art. 6, L. 10/1977). Queste disposizioni sono state tutte trasfuse nell'articolo 16 del Testo Unico sull'Edilizia (DPR n. 380/2001) che stabilisce la suddivisione in oneri di urbanizzazione primaria e secondaria. Il rilascio del permesso di costruire da parte di una amministrazione comporta, pertanto, per il privato "la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione" (art. 16, comma l, del DPR n. 380/2001).
Il legislatore ha previsto con l'art. 11, primo comma, della Legge n. 10/77, ora trasfusa con modifiche nell'art. 16, comma 2 del Testo Unico dell'edilizia, la possibilità di scomputare la quota del contributo relativa agli oneri di urbanizzazione, nel caso in cui il titolare del permesso di costruire o attuatore del piano si obblighi a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione.
Lo stesso art. 16 sopra citato stabilisce, poi, che le opere così realizzate sono acquisite al patrimonio indisponibile del Comune.
Come, quindi, previsto dall'art. 16, comma 2, del DPR 380/2001, il privato attuatore del piano e/o titolare del permesso di costruire, debitore del versamento degli oneri di urbanizzazione, può adempiere all'obbligo costituito dal pagamento del contributo relativo agli oneri di urbanizzazione mediante l'esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione.
Nel 2001 la Corte Europea ha sostenuto che le opere di urbanizzazione sono da ritenere pubbliche sin dalla loro origine (quindi anche se eseguite su proprietà privata e se formalmente di proprietà privata prima del passaggio al patrimonio pubblico); la realizzazione delle opere in luogo del loro pagamento conferma la natura patrimoniale del contratto, con riflessi sui pubblici interessi.
A seguito di tale pronuncia il legislatore italiano è intervenuto più volte cercando di contemperare le finalità ed i principi della normativa nazionale con i principi enunciati dalla Corte di Giustizia.
L’ultimo intervento è stato effettuato mediante il D.Lgs. n. 152/2008 (c.d. terzo decreto correttivo del Codice dei Contratti) che, in linea generale, introduce due novità fondamentali:
1. non c'e più alcuna distinzione tra opere di urbanizzazione primaria e opere di urbanizzazione secondaria, unificate sotto la medesima disciplina;
2. tutte le opere, a prescindere dal loro importo (inferiore, pari o superiori alla soglia comunitaria), sono ricondotte nella disciplina del Codice dei contratti e differenziate, in base all'importo, esclusivamente sotto il profilo della procedura applicabile.
Con la Determinazione n. 7 del 16 Luglio 2009 l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici fornisce alcuni chiarimenti sull’appalto delle opere a scomputo come modificato dal terzo correttivo.
L’Autorità chiarisce, in particolare, che:
1. il privato titolare del permesso di costruire (ovvero titolare del piano di lottizzazione o di altro strumento urbanistico attuativo contemplante l 'esecuzione di opere di urbanizzazione), che riveste la funzione di stazione appaltante, è tenuto ad appaltare le opere di urbanizzazione a terzi nel rispetto della disciplina prevista dal Codice. Egli è l’esclusivo responsabile dell'attività di progettazione, affidamento e di esecuzione delle opere di urbanizzazione primarie e secondarie, ferma restando la vigilanza da parte dell'amministrazione consistente, tra l'altro, nell'approvazione del progetto e di eventuali varianti;
2. gli eventuali risparmi di spesa rimangono nella disponibilità della stazione appaltante privata, così come eventuali costi aggiuntivi sono a carico dello stesso privato;
3. il collaudo costituisce attività propria della stazione appaltante e, quindi, del soggetto privato titolare del permesso di costruire, ferma restando la funzione di vigilanza da parte dell'amministrazione che va esplicata nell'approvazione degli atti di collaudo;
4. nell'ipotesi in cui la gara sia bandita dall'amministrazione pubblica non è preclusa la partecipazione alla stessa del privato titolare del premesso di costruire (o del piano urbanistico attuativo) purché qualificato ex art. 40 del Codice e purché non abbia direttamente curato la redazione della progettazione preliminare;
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SICUREZZA:
DURC e Associazioni temporanee di Imprese: le risposte Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro ha risposto, con un provvedimento del 9 giugno 2010, al quesito posto dall’ANCE (Associazione Nazionale dei Costruttori Edili) sul rilascio del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) nel caso di appalto aggiudicato ad una Associazione Temporanea di Imprese.
Il quesito riguardava, in particolare, il caso in cui l’ATI aggiudicataria dell’appalto decidesse di costituire una Società Consortile per l’esecuzione dell’appalto.
Il Ministero ha chiarito che in tal caso:
- All’atto dell’affidamento dei lavori la verifica del DURC deve interessare le imprese riunite nella ATI;
- Al momento del pagamento dei SAL, essendo la sola consortile impresa esecutrice e impresa autorizzata dal committente a stipulare contratti di subappalto, la stazione appaltante sarà tenuta a verificare il DURC esclusivamente della società consortile e delle eventuali subappaltatrici.
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SICUREZZA:
Come e perché proteggersi dal sole durante il lavoro.
“Protezione Solare – l’essenziale in breve”, è il titolo di un opuscolo realizzato dal Suva (il principale assicuratore svizzero per gli infortuni sul lavoro), per informare e prevenire i dannosi effetti dei raggi solari.
I raggi del sole nascondono pericoli: sono composti di luce visibile (50 %), raggi infrarossi (44 %) e raggi ultravioletti UV(6 %). I raggi UV sono una delle cause principali del cancro della pelle e favoriscono l'invecchiamento precoce della pelle.
Quali i consigli di SUVA per il lavoro all'aperto ?
- Trascorrere le pause all'ombra.
- Indossare cappello (o casco) e occhiali da sole.
- Proteggersi con gli indumenti: maglietta con colletto o camicia, pantaloni lunghi.
- Applicare ripetutamente un prodotto solare con fattore di protezione almeno 25.
- Concentrare i lavori al sole possibilmente prima delle 11.00 o dopo le 15.00, quando i raggi UV sono meno intensi.
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OPERE EDILI:
Dai notai una Guida all'acquisto delle "Case Certificate": il punto su risparmio energetico, sicurezza e norme igienico-sanitarie.
Il Consiglio Nazionale del Notariato, in collaborazione con le principali Associazioni dei Consumatori, ha realizzato la guida “Acquisto Certificato”.
La pubblicazione, sesta nell’ambito di una collana di Guide per il Cittadino, è dedicata alle nuove norme sulla sicurezza e il risparmio energetico negli edifici che consentono all’acquirente di conoscere la qualità di un immobile da acquistare e la spesa da sostenere per la sua gestione.
La guida parte dal presupposto che acquistare edifici “certificati” sotto il profilo igienico-sanitario, della sicurezza e del risparmio energetico significa poterne valutare in anticipo la qualità e, di conseguenza, la relativa spesa per la gestione energetica (la sua conduzione, climatizzazione, produzione di acqua calda, in generale i suoi consumi).
Alla luce di ciò, già alla stipula del preliminare, è di fondamentale importanza la documentazione che deve essere consegnata dal venditore indicante alcuni aspetti specifici sull´agibilità, la sicurezza degli impianti e la certificazione energetica, a garanzia di una valutazione completa dell´immobile e di una tutela adeguata per l´acquirente.
La Guida illustra, quindi, il certificato di agibilità di un immobile, le dichiarazioni di conformità degli impianti e la certificazione energetica.
L’Appendice è dedicata agli incentivi 2010 per l’acquisto delle case ad alta efficienza energetica, introdotti dal D.L. 40/2010, convertito nella Legge 73/2010.
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OPERE EDILI:
Le opere che possono considerarsi non assoggettabili alla normativa sismica.
L'ufficio del Genio Civile di Agrigento, su sollecitazione dei tecnici locali, ha individuato, attraverso un'apposita circolare, le opere che possono considerarsi non assoggettabili alla normativa sismica di cui alla Legge 64/74.
Poiché si ritiene che tale elenco possa costituire un utile riferimento per i professionisti di tutta Italia ne riportiamo il contenuto.
Le seguenti opere, oggettivamente poco rilevanti ai fini della sicurezza, secondo il Genio Civile di Agrigento, possono considerarsi non assoggettabili alla normativa sismica di cui alla Legge 64/74:
- a1) Muri di recinzione, per qualsiasi tipo di materiale, di altezza massima non superiore a ml. 3,00 misurata rispetto al punto più depresso del terreno, che non abbiano funzioni di contenimento, purché non prospicienti pubblica strada;
- a2) Muri di cui al punto precedente, ma di altezza non superiore a m.2,00, anche se prospicienti pubblica strada;
- b) Muri di contenimento, per qualsiasi tipo di materiale, di altezza massima non superiore a ml. 1,00, in considerazione della modesta entità della spinta delle terre a cui sono soggette.
Rientrano nei casi precedenti anche i muri di contenimento di altezza massima non superiore a ml.
1,0, sormontati da muri di recinzione, per un'altezza complessiva non superiore a ml. 3,00, purché non prospicienti pubblica strada.
- c) Pergolati, gazebi e tettoie aperte (almeno su tre lati) in legno o in profilati di acciaio – con funzione ombreggiante, con copertura leggera, non superiore a 15 kg/mq, di altezza massima non superiore a m. 3,50 rispetto al piano di calpestio, misurata all'estradosso del punto più elevato e di superficie non superiore a mq. 30 - purché tali opere siano realizzate a piano terra (anche su seminterrato) e su aree private recintate e non adibite ad attività che comportino sovraffollamento o apertura al pubblico.
- d) Vasche prefabbricate in c.a. per accumulo idrico, interrate, ubicate in aree private recintate, purché siano ad adeguata distanza dai manufatti e non siano soggette a carichi relativi al traffico veicolare.
- e) Piscine prefabbricate di modesta entità, di profondità inferiore a 2.00 m,, ubicate in aree private recintate a debita distanza dai manufatti e realizzate in pannelli lamierati, in resina e/o materiale plastico assimilato.
- f) Monumenti funerari di altezza complessiva inferiore a ml. 2,00, calcolata dallo spiccato della fondazione, in assenza di parti interrate, più profonde di m.1,50, rispetto al piano di calpestio ed in ogni caso non accessibili al pubblico. Sono quindi escluse le cappelle gentilizie.
- g) Pilastri a sostegno di cancelli con altezza inferiori a ml.3,00.
- h) Serre per la coltivazione di fiori e piante, aventi copertura con teli in materiale deformabile, purché dotati di dispositivi di sfiato, di altezza massima non superiore a ml. 3,50 rispetto al piano di campagna, misurata all'estradosso del punto più elevato.
- i) Massetti di fondazione in cls, anche armati, aventi funzioni di livellamento e/o destinati alla collocazione, senza ancoraggio, di manufatti o macchinari non aventi carichi puntuali o lineari concentrati.
- l) Manufatti e macchinari semplicemente poggiati e non ancorati al suolo e resi stabili per gravità o tramite contrappesi. In questa tipologia sono assimilati i serbatoi idrici, anche quelli collocati sui solai, purchè nell'ambito dei carichi accidentali assunti in sede di calcolo.
- m) Chiusure di verande o balconi con pannelli in alluminio o altri materiali leggeri.
- n) Aggetti verticali (muri di parapetto, comignoli,ecc.) di altezza massima non superiore a m. 1,50.
- o) scale autoportanti prefabbricate, con qualsivoglia tipologia costruttiva, purché i carichi trasmessi siano stati considerati in fase di calcolo della struttura principale;
Sono da ritenersi, inoltre, non assoggettabili alla Legge 64/74 i seguenti interventi sugli edifici esistenti:
- p) Gli interventi sugli elementi non strutturali (tramezzatura interna, pavimenti, intonaci, sovrastrutture) nell'ambito del carico unitario assunto in sede di calcolo per gli elementi strutturali interessati e senza modifica della sagoma dell'edificio;
- q) La realizzazione di nuove aperture nella tompagnatura degli edifici con struttura portante intelaiata, qualora la stessa non abbia alcuna funzione portante e le aperture non interessino eventuali nervature verticali di collegamento alla struttura portante principale, e a condizione che le aperture medesime non necessitino di elementi strutturali accessori che non siano semplici architravi;
- r) L'apertura e chiusura di nell'ambito del carico assunto in progetto per gli elementi strutturali interessati, e sempreché tali interventi non comportino interruzioni e/o modifiche delle orditure portanti;
- s) Ponteggi temporanei realizzati per la protezione e/o per la manutenzione o ristrutturazione di edifici, che rispettino, comunque, tutte le prescrizioni imposte dalla vigente normativa sulla sicurezza dei cantieri.
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TERMOTECNICA:
Energie rinnovabili e risparmio energetico: avviso di finanziamento dal Ministero dello Sviluppo Economico.
Nell'ambito dell'attuazione del Programma Operativo Interregionale (POI) "Energie rinnovabili e risparmio energetico", il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato un avviso di finanziamento finalizzato ad avviare una procedura ad evidenza pubblica per la selezione di progetti di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili su edifici di proprietà di:
- amministrazioni statali.
- regioni.
- provincie .
- comuni.
- comunità montane delle regioni Campania, Calabria, Puglia e Sicilia.
Il Programma "Energie rinnovabili e risparmio energetico" è finalizzato al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
- promuovere e sostenere l'utilizzo delle fonti rinnovabili negli edifici pubblici;
- diffondere informazioni e conoscenze sui benefici riguardanti l'energia da fonti rinnovabili ed il risparmio energetico tra le pubbliche amministrazioni ed i cittadini al fine di favorire la crescita di consenso riguardo al perseguimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni;
- attivare meccanismi che, a partire dagli obiettivi energetico - ambientali, siano in grado di fare da volano allo sviluppo ed all'innovazione del tessuto produttivo, in particolare su base locale.
Le Amministrazioni interessate alla selezione potranno presentare istanza di partecipazione entro le ore 12:00 del 30 giugno 2010 secondo le modalità previste nell'avviso.
Le Amministrazioni dello Stato, le Regioni e le Province possono presentare fino a tre domande di finanziamento; i Comuni e le Comunità montane possono presentare una sola domanda di finanziamento.
Collegamento diretto
SICUREZZA:
Il vademecum delle opere provvisionali di sicurezza.
Le opere provvisionali sono tutte quelle strutture ed opere provvisorie indipendenti dalla struttura del fabbricato e che non faranno parte dell'opera compiuta.
Le OPERE PROVVISIONALI possono suddividersi, in base al loro utilizzo, in:
- opere di servizio.
- opere di sicurezza.
- opere di sostegno.
Sul sito della regione Campania è disponibile un documento, curato dall'Ing. Antonio Scalzi, dal titolo "La vigilanza negli ambienti di lavoro" che contiene tutte le informazioni per la corretta realizzazione delle opere provvisionali di sicurezza e per le opportune verifiche da parte dei coordinatori della sicurezza.
Tra le opere provvisionali illustrate nella pubblicazione menzioniamo:
- Ponteggi.
- Andatoie e passerelle.
- Ponti di sicurezza.
- Sbarramenti delle aperture.
- Impalcati sopra i posti di lavoro.
- Reti anticadute.
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Maggio 2010
LL.PP. LAVORI PUBBLICI:
La contabilità nei contratti di concessione di lavori pubblici.
L’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, nella Determinazione dell’11 marzo 2010 n. 2, affronta la problematica del rapporto concessorio nella fase di esecuzione dei lavori pubblici e si propone di specificare se “si debbano applicare integralmente le norme riguardanti la contabilizzazione dei lavori previste dal D.P.R. 554/1999, Regolamento di attuazione attualmente vigente in materia di appalti.”
L’Autorità dopo aver richiamato i principi comunitari per ricordare la distinzione tra concessione di lavori pubblici e contratto di appalto conclude che:
- le modalità di rendicontazione e di contabilizzazione dei lavori vanno stabilite nel contratto di concessione. Non è obbligatoria l’applicazione delle norme previste dal D.P.R. n. 554/99 per la contabilizzazione dei lavori affidati in appalto;
- il concessionario che riveste la natura di amministrazione aggiudicatrice è tenuto ad applicare per gli appalti affidati a terzi le norme del D.P.R. n. 554/99 relative alla contabilità dei lavori pubblici;
- il contratto di concessione deve specificare i compiti del responsabile del procedimento, la loro estensione e le relative modalità di esercizio, cosi come debbono essere previsti gli ulteriori aspetti rilevanti sul piano esecutivo (ad esempio l’approvazione di varianti);
- spetta al concedente la nomina dei collaudatori il cui costo può essere posto a carico del concessionario;
- spetta al concessionario la nomina del direttore dei lavori e dei coordinatori per la sicurezza; nel contratto di concessione può essere previsto, tuttavia, che il concedente esprima il gradimento sulla nomina di tali soggetti.
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APPROFONDIMENTI TECNICI:
Dal 1° luglio 2010 tariffazione Bioraria dell'elettricità per tutti.
L'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas (AEEG), con la delibera 25 febbraio 2010 - ARG/elt 22/10, ha stabilito che dal 1° luglio 2010 verranno gradualmente introdotti prezzi biorari, cioè differenziati a seconda dei diversi momenti della giornata e dei giorni della settimana in cui si utilizza l'elettricità.
La cosiddetta “Bioraria”, che ad oggi esiste come possibilità di scelta per gli utenti, dal 1° luglio sarà automaticamente applicata a tutti coloro che hanno un contratto di fornitura di energia elettrica alle condizioni stabilite dall'Autorità.
L’A.E.E.G. mette a disposizione sul proprio sito uno strumento, il “Pesa Consumi”, che consente di valutare quanto gli elettrodomestici influiscono sui consumi se utilizzati nei momenti della giornata di maggior costo dell’elettricità.
Con il Pesa consumi è possibile valutare quanta parte dei consumi può essere spostata dalle ore a maggior prezzo (fascia F1) alle ore a minor prezzo (fascia F2 e F3), semplicemente concentrando l'utilizzo di alcuni elettrodomestici (tipo lavatrice, lavapiatti, scaldabagno e forno elettrico, ferro da stiro, ecc.) nei momenti più convenienti.
Per trarre un apprezzabile vantaggio dal nuovo sistema ci si dovrà abituare a concentrare più del 66% dei propri consumi nelle fasce orarie F2 F3 a minor prezzo, mentre utilizzare troppa elettricità nelle ore più costose (oltre il 34% dei consumi) potrebbe far aumentare la spesa rispetto al passato.
Con il nuovo sistema verranno eliminati i sussidi a beneficio di una maggiore equità fra consumatori poichè ognuno pagherà il giusto prezzo a seconda del proprio modo di utilizzare l’elettricità.
Al momento, infatti, con un unico prezzo indifferenziato, chi usa l’elettricità nelle ore convenienti paga anche una parte dei costi di chi consuma nelle ore più costose.
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SICUREZZA:
Il ruolo e le responsabilità del coordinatore della sicurezza.
Sul sito della Direzione Provinciale del Lavoro di Modena è stato pubblicato un approfondimento, a firma dell’ing. M. Grandi, sulla figura e sulle responsabilità del Coordinatore della Sicurezza, dal titolo “IL COORDINATORE DEUS EX MACHINA DELLA SICUREZZA NEI CANTIERI?”.
L’approfondimento muove dalle recenti sentenze della cassazione penale (Sez. 4, 08 aprile 2010, n. 13236 e Sez. 4, 31 marzo 2010, n. 12596) che hanno confermato ancora una volta le responsabilità dei coordinatori per la sicurezza, a seguito di infortuni mortali occorsi a lavoratori operanti nei cantieri edili.
L’autore effettua una puntuale disanima delle sentenze più recenti in materia di responsabilità del coordinatore per la sicurezza e conclude che, nonostante il D.Lgs. 81/2008 (con il D.Lgs. 106/2009) “abbia apportato alcune significative modifiche relative alla gestione, all’organizzazione e di conseguenza alle responsabilità dei diversi soggetti della sicurezza nei cantieri temporanei e mobili, che potrebbero condurre a differenti orientamenti giurisprudenziali rispetto a quelli attualmente prevalenti, fino ad oggi le Sentenze della Cassazione sono state quasi unanimi nell’attribuire al coordinatore per la sicurezza un’autonoma “posizione di garanzia di ampio contenuto, che si estrinsecava (e continua ad estrinsecarsi), in ben delineati compiti anche di vigilanza e di controllo, e di connessi poteri impeditivi …”, tanto da poterlo quasi definire, (come fece il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Torino), un “vero e proprio deus ex machina della sicurezza” dei cantieri.”
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LL.PP. LAVORI PUBBLICI:
Appalto, Responsabilità solidale e DURC: i chiarimenti del ministero dell’INPS.
Il Ministero del Lavoro, con l'interpello n. 3 del 2 aprile 2010 ha fornito alcune precisazioni sulla responsabilità solidale tra committente e appaltatore nonché tra appaltatore e subappaltatore, prevista dal D.Lgs. 273/2006 e dal D.L. 223/2006.
In quella occasione il Ministero ha chiarito che l'impresa solidalmente responsabile (ai sensi delle normativa citate) con un'altra impresa, irregolare dal punto di vista contributivo e previdenziale, ha diritto al rilascio del DURC. Il rapporto di solidarietà, infatti, non può inficiare il rapporto assicurativo e previdenziale che c'è tra l'impresa richiedente il Durc e gli istituti di riferimento per i propri dipendenti.
L’Inps, con il messaggio 12091/2010 ha fornito alcuni chiarimenti operativi.
In particolare, l’Inps ha precisato che il DURC positivo rilasciato all'impresa solidalmente responsabile con un'altra impresa (non regolare) dovrà riportare, nelle annotazioni, la denominazione sociale, il numero di posizione contributiva dell’azienda con la quale l`impresa risulta essere responsabile in solido, nonché anche l`ammontare della sorte contributiva dovuta a titolo di solidarietà.
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TERMOTECNICA:
Il minieolico: tecnologia ed applicazioni.
In rete è reperibile un documento dal titolo “IL MINIEOLICO: TECNOLOGIA ED APPLICAZIONI“.
Si tratta della tesi di laurea dell’ing. Natale D’Armetta, discussa presso la facoltà di Ingegneria dell’Università degli studi di Palermo.
Il lavoro dell’ing. D’Armetta focalizza l'attenzione sulle potenzialità degli impianti eolici di piccola scala, comunemente definiti "minieolico" o "microeolico".
L’autore illustra la produzione di energia da fonte eolica, dapprima mediante alcune considerazioni di base a carattere teorico e in seguito con la descrizione degli impianti attualmente utilizzati su scala industriale e con le problematiche ambientali connesse al loro utilizzo.
Successivamente si sofferma sugli impianti minieolici, con evidenza sulle peculiarità tecniche e sulle tipiche applicazioni e potenzialità.
Non manca una panoramica su alcune delle mini e microturbine esistenti sul mercato, presentando le diverse macchine in un unico formato per meglio evidenziare i punti di convergenza e le rispettive peculiarità.
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TERMOTECNICA:
Detrazioni fiscali per l'efficienza energetica: analisi, risultati e prospettive.
Lo scorso 4 maggio si è tenuto l'incontro "Detrazioni fiscali per l'efficienza energetica: analisi, risultati e prospettive" organizzato dall'ENEA sulle detrazioni fiscali del 55% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti.
L'incontro ha fornito l'occasione per stilare un bilancio dei risultati ottenuti e per discutere delle implicazioni della scadenza delle agevolazioni, fissata al 31 dicembre 2010.
Le detrazioni fiscali del 55%, introdotte dalla Legge Finanziaria 2007 e confermate fino alla fine di quest'anno, rappresentano la misura più concreta per limitare il consumo di energia e le emissioni nel settore edile, a cui si deve circa un terzo del consumo di energia per gli usi finali.
Durante l'incontro è emerso che 600.000 sono i contribuenti che in tre anni di vigenza delle detrazioni hanno usufruito delle detrazioni.
Un tale successo si spiega in larga misura – secondo l'ENEA – con la possibilità, da parte di chiunque, sia persona fisica che giuridica, di fruire degli incentivi per realizzare lavori di riqualificazione energetica del proprio immobile e con la consistenza dei limiti massimi di detrazione previsti per i diversi interventi.
L'ENEA ha reso disponibili alcuni interventi, tra i quali:
- Comunicazione per lavori pluriennali - Federico Monaco (Agenzia per le Entrate).
- I punti di forza del sistema di incentivazione - Amalia Martelli (ENEA).
- I risultati del 2008 e le tendenze del 2009: l'opportunità di una proroga - Giampaolo Valentini (ENEA).
- Il nuovo sito per l'invio della documentazione per il 2010 - Roberto Guadagni (ENEA).
- Quadro di sintesi preliminare dei dati del triennio 2007-2009 per le detrazioni fiscali del 55% relative alla riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente.
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TERMOTECNICA:
Il Senato approva la Legge Comunitaria 2009: DIA per gli impianti di energie rinnovabili fino ad 1MW.
Per realizzare impianti a energie rinnovabili di potenza fino a 1 MW sarà sufficiente la DIA (denuncia di inizio attività).
La disposizione è prevista dalla Legge Comunitaria 2009 approvata in Senato.
L'articolo 17, al comma 1 lettera c), stabilisce "l'assoggettamento alla disciplina della DIA di cui agli articoli 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, per gli impianti per la produzione di energia elettrica con capacità di generazione non superiore ad un MW elettrico di cui all'articolo 2, lettera e), del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, alimentate dalle fonti di cui alla lettera a)".
Le nuove disposizioni superano gli attuali limiti previsti dalla normativa nazionale (D.Lgs. 387/2003) differenziati per tipologia di fonte.
Il D.Lgs. 387/2003 prevede attualmente la realizzazione con semplice DIA degli impianti alimentati da fonti rinnovabili nei seguenti casi:
- Eolica 60 kW.
- Solare fotovoltaica 20 kW.
- Idraulica 100 kW.
- Biomasse 200 kW.
- Biogas 250 kW.
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SICUREZZA:
L'impianto elettrico e l'impianto di terra del cantiere edile.
Sul sito della regione Campania è disponibile un documento, curato dall'Ing. Antonio Scalzi, dal titolo "Impianto elettrico di terra e di cantiere".
Il documento contiene tutte le informazioni per la corretta realizzazione dell'impianto elettrico e di terra del cantiere e per le opportune verifiche da parte dei coordinatori della sicurezza.
L'autore, ad esempio, chiarisce che nei cantieri è obbligatoria l'installazione esclusivamente di quadri ASC, cioè quadri costituiti da un contenitore in materiale isolante, con all'interno montati e cablati dispositivi di protezione:
- contro le sovracorrenti;
- dispositivi di sezionamento e comando;
- dispositivi di protezione contro i contatti indiretti;
- prese e spine; ecc.
L'impianto di terra deve essere costituito da una corda di rame o di acciaio interrata a non meno di 0,5 m di profondità attorno al cantiere e integrato con dei picchetti.
Gli utilizzatori fissi sono collegati direttamente all'impianto di terra mentre gli utilizzatori mobili alimentati dai quadri di cantiere tramite presa a spina fanno capo direttamente al collegamento a terra dei quadri stessi.
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OPERE EDILI:
Semplificazione Edilizia: manutenzione straordinaria senza DIA ma con tecnico e progetto.
Il Decreto Legge 25 marzo 2010 n. 40, entrato in vigore il 26 marzo 2010, sta per essere convertito in legge.
Tale provvedimento prevede, all'art. 5, la riscrittura dell'art. 6 (Attività edilizia libera) del D.P.R. 380/2001, il Testo Unico dell'Edilizia.
L'attuale modifica del Testo Unico consente la realizzazione senza alcun titolo abilitativo, "salvo più restrittive disposizioni previste dalla disciplina regionale (…)", di:
- interventi edilizi di manutenzione ordinaria e straordinaria (che non comportano l'aumento del numero delle unità immobiliari).
- l'eliminazione di barriere architettoniche.
- opere temporanee di ricerca nel sottosuolo.
- movimenti di terra pertinenti all'esercizio di attività agricola.
- serre mobili stagionali.
- opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni.
- l'installazione di pannelli fotovoltaici e termici.
- la realizzazione di aree ludiche senza fini di lucro.
In base al testo approvato con voto di fiducia alla Camera (322 voti a favore e 272 contro), per la manutenzione straordinaria sarà di nuovo obbligatorio l'intervento del tecnico.
In base all'emendamento approvato, infatti, per dare inizio ai lavori sarà necessaria una «relazione tecnica provvista di data certa e corredata dagli opportuni elaborati progettuali».
Dunque alla comunicazione di inizio lavori, eseguita dal committente, dovrà essere allegato, in base alle norme in itinere, il progetto degli interventi previsti.
In nuovo testo esclude la possibilità che le Regioni restringano il campo di applicazione dell'attività edilizia libera, mentre è prevista la possibilità di estensione ad altri tipi di interventi.
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TERMOTECNICA:
55% - Dall’Agenzia delle Entrate nuovi chiarimenti sulle agevolazioni per il risparmio energetico.
Con la Circolare n. 21/E del 23 aprile 2010 l’Agenzia delle Entrate fornisce alcuni chiarimenti in merito a oneri deducibili, crediti d'imposta e detrazioni.
In particolare, per quanto riguarda gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti (articolo 1, commi 20-24, legge 244/2007), l’Agenzia delle Entrate precisa che:
la detrazione del 55% è ammissibile per le spese di sostituzione di portoni d’ingresso, anche se non dotati di componenti vetrati, purchè risulti delimitato l’involucro riscaldato dell’edificio, verso l’esterno o verso locali non riscaldati, nel pieno rispetto degli indici di trasmittanza termica richiesti per la sostituzione delle finestre;
l’agevolazione non è cumulabile con altri contributi comunitari, regionali o locali per lo stesso intervento;
la detrazione del 55% non spetta per l’intera spesa nel caso dell’installazione di impianto di riscaldamento centralizzato in un fabbricato in cui solo parte delle unità immobiliari è dotata di impianto di riscaldamento preesistente. La quota di spesa detraibile deve essere individuata con un criterio di ripartizione proporzionale basato sulle quote millesimali di ciascun appartamento.
nel caso di interventi per i quali non è previsto il collaudo (sostituzione di finestre comprensive di infissi), la data di fine lavori, dalla quale decorre il termine per l’invio della documentazione all’ENEA, è comprovata dalla documentazione rilasciata dall’esecutore degli stessi (o dal tecnico che compila la scheda informativa); quindi, a tal fine, non è da ritenersi valida una dichiarazione del contribuente;
l’agevolazione non decade per il mancato o tardivo invio all’Agenzia delle Entrate della comunicazione da trasmettere in caso di lavori pluriennali; tuttavia resta l’applicazione della sanzione in misura fissa (da euro 258 a euro 2.065), prevista dall’art. 11, comma 1, del D.Lgs. 471/1997, per l’omesso o irregolare invio di ogni comunicazione prescritta dalle norme tributarie;
nel caso di errori di compilazione della scheda informativa da inviare all’Enea, entro 90 giorni dal termine dell’intervento, il contribuente può correggerne il contenuto entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale viene portata in detrazione.
per interventi eseguiti mediante contratto di leasing la detrazione spetta all’utilizzatore mentre la società di leasing deve attestare la fine dei lavori e l’ammontare del costo sostenuto su cui calcolare la detrazione.
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OPERE EDILI:
Norme Tecniche per le Costruzioni: guida dettagliata all’applicazione.
L’Ordine dei Geologi del Lazio ha organizzato lo scorso mese di marzo un corso di aggiornamento professionale sulla nuova normativa per le costruzioni (D.M. 14 gennaio 2008) Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC 2008) Teoria ed applicazioni nella progettazione geologica e geotecnica.
Il corso è stato tenuto dal prof. Eros Aiello, dell’Università degli studi di Siena.
Il corso,strutturato in 12 moduli, è concettualmente diviso in due parti: nella prima parte le recenti normative tecniche sono illustrate da un punto di punto di vista teorico; nella seconda parte, invece, si trova una serie di applicazioni pratiche in ambito geotecnico: dalle fondazioni alle opere di sostegno alla di stabilità dei pendii.
L’Ordine dei Geologi del Lazio ha reso disponibile on line la documentazione del corso.
Nella documentazione sono riportati anche esempi di relazione geologica e geotecnica sulla base della normativa tecnica illustrata.
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TERMOTECNICA:
On line la Nuova Guida al Conto Energia del GSE (Gestore dei Servizi Elettrici).
Il Gestore dei Servizi Energetici ha reso disponibile on line la quinta edizione della Guida al Conto Energia, aggiornata a marzo 2010.
La pubblicazione, curata dal GSE in collaborazione con l’Autorità per l’energia elettrica e il gas, costituisce un utile supporto per tutti coloro che intendono realizzare un impianto fotovoltaico e richiedere al GSE i relativi incentivi.
L’edizione di aprile 2010, oltre a riportare l’aggiornamento delle tariffe incentivanti ai valori del 2010, tiene conto delle novità conseguenti alla pubblicazione della Legge Sviluppo 99/09 e della delibera AEEG ARG/elt 186/09.
La Legge 99/09, infatti,introduce alcune misure a favore dello sviluppo del fotovoltaico, tra le quali, secondo il GSE, sono da evidenziare:
la possibilità, per i Comuni fino a 20mila abitanti, di richiedere, per gli impianti di cui sono proprietari di potenza fino a 200 kW, il servizio di scambio sul posto senza tener conto dell’obbligo di coincidenza fra il punto di immissione e il punto di prelievo;
la possibilità, per il Ministero della Difesa, di usufruire di un analogo servizio di scambio sul posto anche per impianti di potenza maggiore di 200 kW.
La novità di maggior rilievo della delibera dell’Autorità 186/09 è la possibilità, per gli utenti dello scambio sul posto, di richiedere al GSE il rimborso monetario dell’eventuale credito maturato a fine anno.
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APPROFONDIMENTI TECNICI:
Videosorveglianza: le nuove regole del Garante della Privacy.
L'Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha varato le nuove regole per i soggetti (pubblici e privati) che hanno installato telecamere e sistemi di videosorveglianza.
Per adeguarsi alle nuove disposizioni è stato fissato un periodo variabile, a seconda degli adempimenti, da un minimo di sei mesi ad un massimo di un anno.
Il provvedimento , che sostituisce quello del 2004, introduce importanti novità.
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TERMOTECNICA:
Dal 1° luglio obbligatori nuovi valori per la trasmittanza degli infissi.
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 92 del 21 aprile scorso è stato pubblicato il decreto legislativo 29 marzo 2010, n, 56 recante "Modifiche ed integrazioni al decreto 30 maggio 2008, n. 115, recante attuazione della direttiva 2006/32/CE, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazioni della direttiva 93/76/CEE.".
Il provvedimento modifica, oltre al D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 115, il D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192 recante "Attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia" .
In particolare l'articolo 7 del D.Lgs 56/2010 modifica l'allegato C del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, più precisamente la tabella 4.b, anticipando dal 1° gennaio 2011 al 1° luglio 2010 i valori limite della trasmittanza termica centrale dei vetri previsti dal decreto 192/2005.
I nuovi valori, in vigore il prossimo 1 luglio 2010, in funzione della zona climatica, sono i seguenti:
* Zona climatica A - 3,7
* Zona climatica B - 2,7
* Zona climatica C - 2,1
* Zona climatica D - 1,9
* Zona climatica E - 1,7
* Zona climatica F - 1,3
Il provvedimento, infine,modifica l'articolo 27 della legge n. 99 del 23 luglio 2009, prevedendo la disciplina della Dia (Denuncia di inizio attività) per gli impianti di cogenerazione di potenza termica nominale inferiore a 3 MW, già esenti dall'autorizzazione ambientale.
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SICUREZZA:
Sicurezza in condominio: dal Ministero del Lavoro tutti i chiarimenti.
Il Ministero del Lavoro, nell'apposita sezione (FAQ) del sito, ha pubblicato le risposte ai quesiti sull’applicazione del Testo Unico della Sicurezza (D.Lgs. 81/2008) nell’ambito del condominio.
Di seguito i quesiti che hanno avuto risposta dal Ministero.
• Chi è tenuto ad adempiere agli obblighi di sicurezza che gravano sul condominio?
• Per il condominio la redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) è prevista esclusivamente in presenza di lavoratori dipendenti che non rientrano nel campo del contratto collettivo dei proprietari dei fabbricati?(Risposta a quesito del 19 aprile 2010).
• Per l’adempimento dell’obbligo di informazione (articolo 36 del D.Lgs. n. 81/2008) nei confronti dei soggetti di cui all’articolo 3, comma 9, è corretta l’effettuazione di una comunicazione scritta al lavoratore che contenga i requisiti previsti dall’articolo 36 ma non quelli previsti per il DVR negli artt. 28 e 29? (Risposta a quesito del 19 aprile 2010).
• Nel caso in cui il condominio sia datore di lavoro (per la presenza di dipendenti ai quali si applichi il contratto collettivo dei proprietari di fabbricati o altra tipologia di lavoratore) e di contemporaneo “affidamento di lavori, servizi e forniture all’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi” (di cui all’articolo 26) il condominio medesimo deve intendersi “datore di lavoro” anche nei confronti di tali imprese o lavoratori autonomi con applicazione dei conseguenti obblighi?
• Ove il condominio, che sia “datore di lavoro” nei confronti di lavoratori ai quali si applichi il contratto collettivo dei proprietari di fabbricati o altra tipologia di lavoratore, affidi “lavori, servizi o forniture” a impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi, ex articolo 26 del “Testo unico” di salute e sicurezza sul lavoro, potrà indifferentemente ottemperare all’obbligo di fornire “informazioni dettagliate” (art. 26, comma 1, lett. b), e a quello di “informarsi reciprocamente” (art. 26, comma 2, lett. b), con una comunicazione (nel caso di non sussistenza di rischi da interferenze) oppure con la predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (in caso contrario)?
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Aprile 2010
Termotecnica:
Incentivi per case "ecologiche": come comportarsi?
Il Decreto 26 marzo 2010, provvedimento che ha introdotto gli incentivi per case ecologiche è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 79 del 6 aprile 2010 ed è entrato in vigore lo stesso giorno.
Per l'acquisto di immobili di nuova costruzione è previsto:
un contributo per un importo pari a 116 euro a metro quadrato (con un massimo di 7mila euro) per gli immobili con fabbisogno di energia primaria migliore almeno del 50% rispetto ai valori di cui all'allegato C, n. 1, della Tabella 1.3 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192;
un contributo per un importo pari a 83 euro al metro quadro (con un massimo di 5mila euro) per gli immobili con fabbisogno di energia primaria migliore almeno del 30% rispetto ai valori di cui all'allegato C, n. 1, della Tabella 1.3 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.
Per usufruire degli incentivi le prestazioni energetiche degli immobili devono essere certificate da un soggetto accreditato, sulla base delle procedure fissate dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni.
Per ottenere il contributo, il preliminare di compravendita deve essere di data certa successiva al 6 aprile 2010 e la stipula del rogito deve avvenire non oltre il 31 dicembre 2010.
Non pare al momento possibile stipulare direttamente il rogito senza aver stipulato il contratto preliminare. Gli elementi che appaiono indispensabili da riportare nel contratto preliminare sono la "superficie utile" dell`immobile acquistato (al fine della determinazione dell'incentivo) e alcune "garanzie" a tutela dell'acquirente:
la fissazione della data del rogito non oltre il 31 dicembre 2010;
che l'immobile possiede i requisiti energetici previsti dal decreto;
che l'immobile è di nuova costruzione;
che il venditore si impegna a procurare l'attestato di certificazione energetica e a svolgere le pratiche di corretta prenotazione del contributo entro 20 giorni precedenti alla data di stipula del contratto definitivo. Ricordiamo, infatti, che la prenotazione del contributo spetta al venditore che deve essere munito del preliminare e dell'attestato di certificazione energetica.
L'acquirente (entro i 45 giorni successivi alla stipula del rogito) dovrà trasmettere la copia autentica del contratto, munita di estremi di registrazione e dell'attestato di certificazione energetica.
Il ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato sul proprio sito una circolare esplicativa che è qui disponibile per il download.
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Approfondimenti tecnici:
L'IVA agevolata (10%) per la fornitura di energia termica "verde" è solo per uso domestico.
L' Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 28/E del 01/04/2010, ha chiariti che l'IVA agevolata al 10% è applicabile alle "prestazioni di servizi e forniture di apparecchiature e materiali relativi alla fornitura di energia termica per uso domestico attraverso reti pubbliche di teleriscaldamento,(…) alle forniture di energia prodotta da fonti rinnovabili o da impianti di cogenerazione ad alto rendimento" se l'energia è erogata esclusivamente per "uso domestico".
Dunque il regime IVA agevolato per il servizio di fornitura di energia termica prodotta da fonti rinnovabili o da impianti di cogenerazione, disciplinato dal n. 122 della Tabella A, Parte III, del D.P.R. 633/1972, si applica esclusivamente quando la somministrazione riguarda consumatori finali che impiegano l' energia nelle abitazioni, a carattere familiare o in analoghe strutture a carattere collettivo dotate del requisito di residenzialità.
I chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate giungono in risposta ad un quesito inoltrato da una società cooperativa che, ricevendo direttamente dal fornitore l'energia termica, provvedeva poi a redistribuirla a mezzo della propria rete ai consumatori finali propri soci.
Nella Risoluzione 28/E 2010 vengono, in realtà, ribadite ed ampliate le interpretazioni già fornite con la Risoluzione n. 150/E del 15/12/2004, ovvero l'erogazione per "uso domestico" come presupposto indispensabile per l'applicazione dell'aliquota IVA agevolata; quest'ultima, lo ribadiamo, ammissibile nel caso di "somministrazioni rese nei confronti di soggetti che, in qualità di consumatori finali (…), non utilizzano l'energia nell'esercizio di imprese o per effettuare prestazioni di servizi rilevanti ai fini IVA, anche se in regime di esenzione".
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Lavori pubblici:
In vigore dal 27 aprile 2010 le modifiche al Codice degli appalti.
Il D.Lgs. 53/2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 84 del 12 aprile 2010, recante "Attuazione della direttiva 2007/66/CE che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici" che entrerà in vigore il 27 aprile 2010.
Il provvedimento apporta modifiche significative al D.Lgs.163/2006, il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture .
Le principali modifiche riguardano:
termine dilatorio per la stipulazione del contratto;
comunicazione dell'aggiudicazione definitiva;
misure di incentivazione dell'accordo bonario;
disposizioni razionalizzatrici dell'arbitrato;
informativa in ordine all'intento di proporre ricorso giurisdizionale;
tutela processuale;
inefficacia del contratto in caso di gravi violazioni e negli altri casi;
sanzioni alternative;
modifiche alla disciplina processuale per le infrastrutture strategiche;
obblighi di comunicazione e di informazione alla Commissione dell'Unione europea.
Gli articoli modificati sono: 11, 79, 240, 241, 243, 244, 245 mentre, di nuova introduzione sono gli articoli 79-bis, 243-bis, 245-bis, 245-ter e 245-quater.
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Termotecnica:
Gli Atti del Convegno CTI sulle norme UNI TS 11300 e la Certificazione Energetica degli Edifici.
Si è tenuto lo scorso 23 marzo 2010 presso la Fiera Milano Quartiere Rho il convegno, organizzato dal Comitato Termotecnico Italiano, sul tema : "Le Norme UNI TS 11300 quale riferimento per la Certificazione Energetica degli Edifici e la misura della loro Sostenibilità Ambientale".
Il CTI ha reso disponibili gli atti del convegno che ha visto i seguenti interventi:
Le norme UNI TS 11300. Visione generale, programma di sviluppo e loro utilizzo per la determinazione della sostenibilità degli edifici.
Anna Martino – CTI.
La UNI TS 11300 Parte 3. Contenuti e metodi applicati.
Walter Pennati – COAER - Coordinatore GL 503 del CTI "Pompe di calore, condizionatori, scambiatori, compressori".
La UNI TS 11300 Parte 4. Contenuti e metodi applicati.
Augusto Colle - Presidente Sottocomitato 6 del CTI "Riscaldamento e ventilazione".
Gli audit energetici quale strumento per la riqualificazione energetica degli edifici esistenti. Progetti di norme tecniche in corso.
Vincenzo Lattanzi – Enea - Coordinatore GL 102/SG24 del CTI "Norme tecniche a supporto della legislazione energetica degli edifici".
I protocolli per la dichiarazione di sostenibilità ambientale: il contributo del CTI.
Marco Piana – AIPE –Coordinatore GL 101 del CTI "Isolanti e isolamento – Materiali".
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Sicurezza:
Disponibile il Testo Unico della Sicurezza aggiornato ad aprile 2010 e commentato dal Ministero del Lavoro.
Il Ministero del Lavoro ha reso disponibile il testo aggiornato (aprile 2010) del Decreto Legislativo 81/2008 in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (Testo Unico della Sicurezza).
Il testo è coordinato con le modifiche apportate dall'art. 6 comma 9-ter della Legge n. 25 del 26 febbraio 2010 ("mille proroghe").
Il testo, che riporta le sanzioni a margine di ciascun articolo, è stato redatto "ad uso degli ispettori" del lavoro.
Il "testo coordinato" è inoltre corredato dalle note ufficiali pubblicate dal Ministero.
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Opere edili:
Dai Vigili del Fuoco la guida tecnica: "Requisiti di sicurezza antincendio delle facciate negli edifici civili".
Il Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la Prevenzione incendi, nella seduta del 23 marzo 2010, ha approvato la Guida Tecnica "Requisiti di sicurezza antincendio delle facciate negli edifici civili".
La sicurezza antincendio delle facciate, specie per gli edifici di grande altezza per i quali si registrano le maggiori innovazioni tecnologiche nella realizzazione degli "involucri esterni", rappresenta un tema nuovo in Italia e, per tale motivo, da affrontare con attenzione e con il necessario supporto conoscitivo, tenuto conto delle complesse ma inevitabili problematiche che, sovente, tali elementi costruttivi pongono per quanto attiene la sicurezza delle persone e dei beni.
La Guida ha preso spunto da alcuni documenti tecnici elaborati sullo stesso argomento da altri paesi appartenenti alla UE, che già hanno affrontato la complessa problematica.
Come indicato nella lettera circolare che accompagna il documento, per la guida è previsto un periodo sperimentale di due anni, e pertanto:
1. le indicazioni progettuali contenute del documento, durante tale periodo, avranno carattere volontario e potranno essere prese a riferimento nell'ambito dei procedimenti di prevenzione incendi;
2. trascorsi i due anni di sperimentazione, sulla base delle eventuali osservazioni ricevute, il predetto documento potrà subire modifiche e/o ulteriori adattamenti;
3. sempre nell'ambito del predetto periodo sperimentale ed anche al fine di evitare possibili discordanze con le vigenti norme verticali di prevenzione incendi, l'applicazione della Guida Tecnica dovrà essere riferita ad edifici aventi un'altezza antincendio superiore a 12 metri.
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Progetto fondazioni:
Disponibile il testo "progetto di fondazioni".
È disponibile on line il libro del prof. Bengt H. Fellenius sul progetto delle fondazioni dal titolo "Basics of foundation design".
Il libro, in lingua inglese, è giunto alla seconda edizione ed è distribuito, per volontà dell'autore, gratuitamente in forma elettronica.
Il volume si compone di ben 354 pagine ed è strutturato nei seguenti capitoli:
1. Effective Stress and Stress Distribution (18 pagine) - (tensioni efficaci e distribuzione).
2. CPT - Cone Penetration Testing (44 pagine).
3. Settlement of Foundations (26 pagine) - Cedimenti delle fondazioni.
4. Vertical drains to accelerate settlement (16 pagine) - Dreni verticali per accelerare i cedimenti delle fondazioni.
5. Earth Stress (8 pagine) - Spinta dei terreni.
6. Bearing Capacity of Shallow Foundations (16 pagine) - Carico limite delle fondazioni superficiali.
7. Static Analysis of Pile Load Transfer (58 pagine).
8. Analysis of Results from the Static Loading Test (42 pagine).
9. Pile Dynamics (44 pagina).
10. Piling Terminology (12 pagine).
11. Specifications and Dispute Avoidance (8 pagine).
12. Examples (22 pagine) - Esempi.
13. Problems (10 pagine) - Problemi.
14. References (10 pagine) – Riferimenti.
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Opere edili:
Sicurezza ascensori: il TAR dichiara illegittime le verifiche straordinarie e annulla il DM 23 luglio 2009.
Con sentenza n. 5413 del 1° aprile 2010 il TAR Lazio, a seguito del ricorso presentato da Confedilizia, ha annullato il DM 23 luglio 2009.
Il Decreto del ministero dello Sviluppo economico 23 luglio 2009 "Miglioramento della sicurezza degli impianti ascensoristici anteriori alla direttiva 95/16/CE" è in vigore dal 1° settembre 2009.
Esso prevedeva interventi sugli ascensori installati e posti in esercizio prima del 1999.
Il provvedimento prevedeva, in particolare, che il responsabile dell'impianto, in occasione della prima verifica periodica già programmata dall'Organismo che ha in affidamento l'ascensore, concordi l'effettuazione di una verifica straordinaria finalizzata alla realizzazione di un'analisi delle situazioni di rischio presenti nell'impianto.
Il Tar Lazio ha accolto il ricorso di Confedilizia giudicando il provvedimento ministeriale illegittimo sotto numerosi profili.
Criticato dai giudici anche "l'obbligo fatto ai privati proprietari di acquisire, ad un prezzo esoso, limitatamente ad una sola copia del cartaceo recante il testo delle norme tecniche da osservare ed "ad esclusivo uso del cliente", la licenza da parte dell'UNI ad utilizzare la normativa tecnica da essa prediposta, di cui è ritenuta proprietaria e che per questa ragione non è pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, come sarebbe doveroso per ogni normativa che alla collettività si impone di applicare".
Il Ministero dello Sviluppo Economico ha annunciato il ricorso al Consiglio di Stato contro il provvedimento.
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Marzo 2010
Approfondimenti tecnici:
Il Rapporto Comuni Rinnovabili 2010 di Legambiente.
Il Rapporto Comuni Rinnovabili 2010 di Legambiente racconta un salto impressionante nella crescita degli impianti installati nel territorio italiano.
Sono 6.993 i Comuni in Italia dove è installato almeno un impianto. Erano 5.580 lo scorso anno, 3.190 nel 2008.
In pratica le fonti pulite, che fino a 10 anni fa interessavano con il grande idroelettrico e la geotermia le aree più interne, e comunque una porzione limitata del territorio italiano, oggi sono presenti nell'86% dei Comuni.
Sono decine di migliaia gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili installati negli ultimi anni e migliaia i progetti in corso di realizzazione, che stanno dando forma a un nuovo modello di generazione distribuita.
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Termotecnica:
I chiarimenti sull’integrazione architettonica degli impianti fotovoltaici dal GSE.
In una nota, pubblicata nella sezione "Fotovoltaico" del proprio sito internet, il Gestore Servizi Energetici (GSE) fornisce alcuni chiarimenti in merito all'integrazione architettonica del fotovoltaico.
Le precisazioni riguardano la possibilità di ottenere il riconoscimento della totale integrazione architettonica per impianti fotovoltaici.
Il GSE afferma che "nei casi in cui si utilizzano moduli fotovoltaici standard disponibili sul mercato, che non svolgono alcuna funzione edilizia o strutturale ma sono sovrapposti a superfici di copertura già dotate di tutte le necessarie funzioni protettive (tenuta, impermeabilizzazione, isolamento, ecc.), il riconoscimento dell'integrazione architettonica è strettamente legato alla realizzazione di una superficie di rivestimento che ricopra la porzione omogenea della copertura oggetto dell'intervento".
Nel caso in cui i moduli fotovoltaici non coprano la totale superficie della copertura, , "è necessario completare l'integrazione attraverso degli elementi finti (senza celle fotovoltaiche) che rimpiazzino gli elementi fotovoltaici dove c'è ombra e da parti di chiusura che permettano di raccordare gli spazi tra i moduli fotovoltaici e gli elementi di rivestimento tradizionali, i bordi laterali, le gronde e il colmo".
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Approfondimenti tecnici:
Dall'AEEG il Testo unico per la produzione elettrica.
L'Autorità per l'Energia Elettrica ed il GAS (AEEG) ha realizzato e reso disponibile il "Testo unico ricognitivo della produzione elettrica", un documento che raccoglie tutta le regole sulla produzione elettrica.
Il Testo contiene anche tutte le principali disposizioni adottate dall'Autorità relative alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e alla cogenerazione ad alto rendimento.
Il testo si propone come un agile e completo strumento di supporto per quanti operano nel settore, rendendo disponibile una guida esplicativa ed aggiornata dell'attuale contesto di mercato per tutte le varie tecnologie di generazione.
La raccolta è organizzata per filoni di attività riguardanti le principali fasi della produzione elettrica: dalle connessioni alle reti, all'accesso al mercato elettrico; ciascuna sezione è preceduta da una serie di note esplicative che rimandano poi alle relative e specifiche disposizioni regolatorie attualmente vigenti.
Il "Testo unico ricognitivo della produzione elettrica" è organizzato nei seguenti capitoli:
Introduzione
Connessioni
Misura dell'energia elettrica
Trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica
Dispacciamento dell'energia elettrica
Modalità di cessione dell'energia elettrica prodotta e immessa in rete
Incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.
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Approfondimenti tecnici:
Il rischio di fulminazione dei sistemi di generazione fotovoltaica.
Sulla rivista "Prevenzione Oggi" dell’ISPESL è pubblicato un interessante articolo dal titolo "Il rischio di fulminazione dei sistemi di generazione fotovoltaica".
Gli impianti fotovoltaici, che hanno avuto negli ultimi anni una notevole diffusione, possono essere soggetti a guasti originati da sovratensioni e/o sovracorrenti dovute a fenomeni atmosferici, cioè a effetti prodotti dai fulmini.
Nell’articolo pubblicato sulla rivista dell’ISPESL è proposto un metodo per scegliere i sistemi di protezione dai fulmini in modo da proteggere i sistemi fotovoltaici dai fulmini diretti o vicini.
Il metodo proposto si basa sull’analisi del rischio di fulminazioni fatta in accordo con le prescrizioni della Norma CEI 81-10/2:2006 (CEI EN 62305-2).
Sulla base dell’entità del rischio di fulminazione è proposta l’adozione di opportune misure di sicurezza, ricavabili dalla serie di Norme CEI EN 62305 e dalle linee guida CEI 82-4:1998 (CEI EN 61173).
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Opere edili: Il Milleproroghe è legge: novità per rinnovabili, testo unico sicurezza, appalti pubblici.
Sul Supplemento Ordinario 39 alla Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2010 è stata pubblicata la Legge 26 febbraio 2010, n. 25, conversione in legge, con modificazioni del D.L. 30 dicembre 2009, n. 194 , c.d. “mille proroghe”.
Ecco alcuni dei punti principali del provvedimento:
Fonti Rinnovabili:
E’ stato nuovamente rinviato (al primo gennaio 2011) il termine entro cui i regolamenti edilizi comunali dovranno prevedere l’installazione obbligatoria di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sui nuovi edifici.
Tale obbligo, previsto dall'art. 4 del Testo unico dell'edilizia (D.P.R. 380/2001) a seguito della modifica introdotta dalla Finanziaria 2008, doveva scattare il 1° gennaio 2009, ma poi era stato prorogato al 1° gennaio 2010 con la legge 14/2009.
Ricordiamo, in dettaglio, le disposizioni dell’art.4 del T.U. Edilizia:
• per ciascuna unità abitativa di nuova costruzione, compatibilmente con la realizzabilità tecnica dell'intervento, dovrà essere garantita una produzione energetica non inferiore a 1 kW.
• per i fabbricati industriali di estensione non inferiore a 100 metri quadrati, invece, la produzione minima di energia da fonti rinnovabili dovrà essere pari a 5 kW.
Arbitrati negli appalti pubblici:
È stato prorogato al 30 aprile 2010 il divieto del ricorso agli arbitrati nelle controversie sui contratti pubblici.
Tale disposizione, introdotta dalla L.F. 2008, era stata già differità con il D.L. Milleproroghe dello scorso anno (D.L. 207/2008).
Questa ulteriore proroga si è resa necessaria per consentire il recepimento della Direttiva Comunitaria 2007/66/CE che avrebbe dovuto essere recepita entro il 20 dicembre 2009 e che l’Italia per questo ha ricevuto dall’Unione Europea una lettera di messa in mora.
Testo Unico della Sicurezza (D.Lgs. 81/2008):
Posposti di ulteriori 12 mesi (da 24 a 36) i termini per la regolamentazione dell'applicazione del Testo Unico in particolari ambiti lavorativi, quali (art. 3 comma 2):
- attività lavorative a bordo delle navi, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271;
- attività in ambito portuale, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272;
- il settore delle navi da pesca, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298;
- il trasporto ferroviario di cui alla legge 26 aprile 1974, n. 191. D.lgs. 81/08.
Adeguamento sismico delle scuole:
E’ prorogato al 30 aprile 2010 il termine (art. 2, comma 239, della L. 191/2009 (Legge Finanziaria 2010)) entro il quale individuare gli interventi di immediata realizzabilità per la messa in sicurezza e l’adeguamento antisismico delle scuole e la relativa ripartizione delle risorse.
Studi di settore:
Per consentire l’aggiornamento degli studi di settore tenendo conto degli effetti prodotti dalla crisi economica la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale per gli anni d´imposta 2009 e 2010 potrà avvenire rispettivamente entro il 31 marzo 2010 e 31 marzo 2011.
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Termotecnica: Detrazione 55% e requisiti 2010: disponibile il testo coordinato del decreto 11 marzo 2008. Il D.M. 26 gennaio 2010 "Aggiornamento del decreto 11 marzo 2008 in materia di riqualificazione energetica degli edifici" è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12/02/2010.
Il decreto modifica (anche sensibilmente) i valori della trasmittanza previsti nel D.M. 11 marzo 2008 e introduce nuovi requisiti necessari all'ottenimento delle detrazioni per gli interventi di riqualificazione globale degli edifici (definiti dal comma 344 della legge finanziaria 2007) in caso di sostituzione del generatore di calore con una caldaia a biomassa.
In allegato è ora disponibile il testo coordinato del Decreto 11 marzo 2008, curato dall'ENEA, che riporta evidenziate le modifiche apportate dal recente provvedimento.
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Termotecnica:
Approvato il decreto: nuovi incentivi dal 2011 per il fotovoltaico.
E' stato approvato, ed è in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare che definisce gli incentivi per la produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici per l'anno 2011.
Il decreto individua le categorie di impianti oggetto di incentivi:
impianti solari fotovoltaici, con potenza nominale non inferiore a 1 kW
impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative, con potenza nominale compresa tra 1 kW e 5 MW
impianti a concentrazione, con potenza nominale compresa tra 1 kW e 5 MW
e trova applicazione per impianti entrati in esercizio successivemente al 31/12/2010.
Per gli impianti che entrano in esercizio entro il 31/12/2010 continuerà ad applicarsi il D.M. 19/02/2007.
La Tabella A del decreto riporta le tariffe riconosciute per la prima categoria, gli impianti fotovoltaici in genere, riconoscendo una tariffa maggiore se realizzati sugli edifici (secondo le modalità di cui all'Allegato 2). La tariffa diminuisce in funzione del periodo di entrata in esercizio.
Agli impianti integrati con caratteristiche innovative, ossia realizzati con moduli e componenti speciali che sostituiscono elementi architettonici, (rispondenti alle caratteristiche indicate all'Allegato 4) sono riconosciute tariffe di entità maggiore, riportate in Tabella B.
La Tabella C contiene le tariffe per gli impianti a concentrazione, costituiti da sistemi ottici per la concentrazione della luce solare.
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Opere edili:
Dal 1° gennaio 2010 in vigore il nuovo tasso d’interesse legale: 1%. Il Ministro dell’Economia, con il decreto 4 dicembre 2009 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 15 dicembre 2009, ha fissato la nuova misura del tasso degli interessi legali che a partire dal 1° gennaio 2010 è pari all’1%.
Si ricorda che il tasso d’interesse legale può trovare applicazione, tra l’altro, per il deposito cauzionale per la locazione di immobili urbani.
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Approfondimenti tecnici:
Dalla Provincia autonoma di Bolzano una pubblicazione sui TETTI VERDI
Dopo l’articolo “Gli approfondimenti di Bioenergy Workshop: I tetti verdi” torniamo ad occuparci dei Tetti Verdi.
La Provincia Autonoma di Bolzano, Ripartizione 22 - Formazione prof. agricola, forestale e di economia domestica, ha curato la redazione di una pubblicazione dal titolo “TETTI VERDI”.
In premessa si legge che le coperture a verde sono, nella pianificazione urbana, uno strumento versatile e rappresentano molto di più che un semplice elemento decorativo.
Esse infatti possono assolvere a diverse funzioni:
• possono accumulare l’acqua piovana restituendone una parte all’atmosfera.
• producono un effetto termico, rinfrescando in estate e isolando in inverno.
• filtrano le polveri, captando le particelle fini presenti nell’atmosfera.
• rappresentano un nuovo ambiente di vita per piante ed animali all’interno delle nostre città.
Naturalmente, le coperture a verde non sono in grado di assolvere in modo completo a tutti questi singoli compiti, ma costituiscono uno strumento unico in grado di fornire tutte queste soluzioni negli insediamenti urbani.
Esse raggruppano, sotto molteplici aspetti, modalità costruttive eco-compatibili a lungo termine, addirittura all’insegna del risparmio, raggiungendo obiettivi che vanno ben oltre il semplice abbellimento.
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Gennaio 2010
Termotecnica:
- Approvati nuovi valori limite delle trasmittanze per le detrazioni del 55%.
Il Ministro dello sviluppo economico Claudio Scajola ha firmato, lo scorso 25 gennaio, un decreto che modifica i valori limite della trasmittanza termica, per le componenti dell'involucro edilizio, il cui rispetto è necessario per accedere alle detrazioni fiscali del 55% per gli interventi di riqualificazione energetica. Il nuovo decreto, in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, modifica (anche sensibilmente) i valori della trasmittanza previsti nel D.M. 11 marzo 2008.
- Detrazioni 55% non cumulabili con altri incentivi:
Le detrazioni del 55% per le spese sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica non sono cumulabili con eventuali contributi comunitari, regionali o locali.
A precisarlo è l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 3/ del 26 gennaio 2010.
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Sicurezza: Quale Formazione per il datore di lavoro che si occupa direttamente di sicurezza? La risposta del Ministero.
Quali sono gli obblighi di formazione per il datore di lavoro che svolga direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi nonché di primo soccorso, di prevenzione incendi e di evacuazione?
Il Ministero del Lavoro risponde al quesito attraverso un'apposita sezione sul sito.
Questa la risposta del ministero:
"La formazione dei datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione e di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi ed evacuazione, è regolata dall'art. 34 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche e integrazioni.
L'art. 34, nella sua formulazione precedente alle integrazioni introdotte dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n.106, prevedeva già la possibilità, per il datore di lavoro, salvo che nei casi di cui all'articolo 31, comma 6, di svolgere direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione nelle ipotesi previste nell'allegato II.
L'espletamento di tali compiti deve essere preceduto dalla frequentazione dei corsi di formazione di cui al comma 2, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, nel rispetto dei contenuti e delle articolazioni definiti, mediante accordo, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
Il Ministero dell'Interno, con decreto ministeriale 10 marzo 1998, contenente "Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro", ha stabilito, con riferimento alla formazione degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell'emergenza, che gli stessi devono frequentare i corsi di formazione previsti nell'allegato IX del decreto medesimo il quale, a sua volta, ha articolato la durata dei corsi medesimi a seconda che l'attività lavorativa fosse classificata a rischio di incendio basso, medio o elevato.
Secondo quanto chiarito dallo stesso Ministero dell'Interno con circolare 8 luglio 1998, n. 16, dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale sopra citato, i corsi di formazione di cui all'art. 34 comma 2, per la parte attinente alla sicurezza antincendio, devono recepire i contenuti di cui all'allegato IX.
Ad analoghe conclusioni si deve pervenire per quanto riguarda la formazione in materia di primo soccorso, i cui contenuti sono previsti dal decreto 15 luglio 2003 n. 388, contenente "Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni".
Pertanto – sebbene non siano mancati avvisi di segno opposto - secondo l'interpretazione che risulta più aderente alla formulazione letterale della norma dettata dall'art. 34, commi 1 e 2, e pertanto rispondente al principio di certezza del diritto, i corsi di cui al comma 2 dell'articolo citato abilitano il datore di lavoro – nei casi e con i limiti previsti - allo svolgimento diretto dei compiti del SPP, nonché di primo soccorso, di prevenzione incendi e di evacuazione.
Tanto risulta a maggior ragione dalla previsione oggi contenuta dal comma 1-bis del citato articolo 34, introdotto dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n.106, il quale prevede che nelle aziende che occupano fino a cinque dipendenti, anche nel caso di affidamento dell' incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione a persone interne all'azienda o all'unità produttiva o a servizi esterni così come previsto dall'articolo 31, il datore di lavoro - salvo che nei casi di cui all'art. 31, comma 6, - possa svolgere direttamente i compiti di primo soccorso nonché di prevenzione incendi, dandone preventiva informazione ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e alle condizioni di cui al successivo comma 2-bis, e cioè dopo aver frequentato gli specifici corsi di formazione previsti dagli articoli 45 e 46.
Tale previsione normativa offre al datore di lavoro di aziende che occupano fino a cinque dipendenti e che non sia anche responsabile del SPP – e quindi non abbia frequentato i corsi di cui al comma 2 che lo abilitano allo svolgimento di tutti i compiti di cui al comma 1 dello stesso articolo – di svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, nonché prevenzione incendi e di evacuazione, dopo aver frequentato gli specifici corsi di formazione previsti dagli articoli 45 e 46."
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Opere edili: In vigore dal 1° gennaio obbligo di installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili per i nuovi edifici.
È scattato il 1° gennaio 2010 l'obbligo di aggiornare i regolamenti edilizi comunali con la previsione, per gli edifici di nuova costruzione e per i fabbricati industriali, dell'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.
Tale obbligo deriva dall'art. 4 del Testo unico dell'edilizia (D.P.R. 380/2001) a seguito della modifica introdotta dalla Finanziaria 2008 (articolo 1, comma 289); l'entrata in vigore è stata differita al 1° gennaio 2010 dalla legge n.14/2009.
In particolare, per ciascuna unità abitativa di nuova costruzione, compatibilmente con la realizzabilità tecnica dell'intervento, dovrà essere garantita una produzione energetica non inferiore a 1 kW.
Per i fabbricati industriali di estensione non inferiore a 100 metri quadrati, invece, la produzione minima di energia da fonti rinnovabili dovrà essere pari a 5 kW.
Alcune Regioni, tuttavia, non hanno aspettato il 1° gennaio 2010 per introdurre norme che prevedano l'installazione obbligatoria di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili o l'installazione di pannelli solari termici (Puglia ,Umbria, Lombardia, Emilia Romagna, Campania, Provincia di Trento, e prima ancora Lazio, Liguria e Piemonte).
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Sicurezza: Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI).
Con la D.G.R. n. 14521/2009 la Regione Lombardia ha approvato "Linee di indirizzo per la redazione del documento unico di valutazione dei rischi da interferenza".
Il documento descrive le azioni che devono intraprendere, in occasione della stipula di contratti (d'appalto di lavori, servizi, fornitura, e di somministrazione di lavoro) le funzioni aziendali responsabili della redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI).
Un ampia parte del documento è dedicata agli obblighi relativi alla gestione degli appalti, mentre un capitolo è dedicato gli aspetti riguardanti la stipula di appalti per la realizzazione di opere edili che comportino la nomina del coordinatore per la sicurezza e la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento (P.S.C.).
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Sicurezza: Testo Unico della Sicurezza: Vademecum e check-list per i datori di lavoro.
La Provincia Autonoma di Trento e il Servizio Sanitario del Trentino hanno realizzato un documento dal titolo "Vademecum per datori di lavoro".
Il vademecum fornisce informazioni sulle responsabilità di tutte le figure individuate dal D.Lgs. 81/08 (lavoratori, dirigenti, preposti, RSPP, medici competenti, RLS, etc.).
In particolare per il datore di lavoro vengono individuati tutti gli obblighi, sia quelli non delegabili (valutazione dei rischi, designazione del RSPP, etc.), sia quelli delegabili definiti dagli art. 16 e 18.
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Sicurezza: Le indicazioni del Ministero del Lavoro sulla valutazione dell’idoneità tecnica delle Imprese.
La valutazione dell’idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi è disciplinata dall’art. 26, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 81/2008, e, per il solo settore dei cantieri temporanei e mobili, all’art. 90, comma 1, lettera a), il quale opera uno specifico rinvio all’allegato XVII.
Il Ministero del Lavoro, con un’apposita nota, ha indicato le modalità di valutazione della idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi nei contratti d’appalto, d’opera o di somministrazione.
In tale nota il Ministero chiarisce che la valutazione di cui all’art. 26 è effettuata, fino all’emanazione del D.P.R. previsto dagli art. 6, comma 8, lettera g) e 27 del “testo unico”, attraverso la acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato dell’ impresa o del lavoratore autonomo e mediante autocertificazione.
L’obbligo per il datore di lavoro di valutare l’idoneità dell’impresa appaltatrice corrisponde al principio generale in forza del quale ogni datore di lavoro è tenuto ad adottare ogni misura idonea a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei propri lavoratori (art. 2087 c.c.), tra le quali ovviamente rientra la scelta di imprese e lavoratori in grado di svolgere “in sicurezza” attività nei luoghi di lavoro di pertinenza del committente.
Pertanto – precisa il ministero - ciò che si richiede al datore di lavoro, che affida lavori in appalto a imprese o lavoratori autonomi, è di operare una verifica non solo formale, ma seria e sostanziale, non realizzata solo in un’ottica economica, in ordine al possesso delle capacità professionali e della esperienza di coloro che sono chiamati ad operare nella azienda.
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Opere edili: Dal Ministero nuovi chiarimenti sull’applicazione del D.M. 14 gennaio 2008 (NTC 2008).
Con la circolare del 5 agosto 2009 Sulla Gazzetta Ufficiale n. 187 del 13 agosto 2009 il Ministero aveva fornito i chiarimenti sulla fine del regime transitorio per l’applicazione del D.M. 14 gennaio 2008. Il Regime transitorio, durate il quale era possibile l’applicazione delle norme tecniche previgenti, è cessato il 1° luglio 2009 in base alle disposizioni della Legge 24 giugno 2009, n. 77.
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con Circolare 11 dicembre 2009 (G.U. n. 297 del 22-12-2009), ha fornito ulteriori considerazioni esplicative sull’applicazione delle Norme Tecniche per le Costruzioni DM 14 gennaio 2008, in particolare per le opere realizzate da privati.
La recente circolare chiarisce che, per tali opere, la condizione da rispettare per l’utilizzo della normativa previgente e il DM 14 gennaio 2008, è quella dell’avvenuto deposito entro la data del 30 giugno 2009 della documentazione di cui agli articoli 65 e 93 del DPR 380/01.
Un secondo aspetto, sempre riferito a lavori di natura privatistica, riguarda il caso di varianti in corso d’opera. Viene precisato che l’elemento discriminante è la presenza di “modifiche sostanziali dell’organismo architettonico che implichino un sostanziale mutamento del comportamento statico globale dell’opera”.
In tal caso dovranno essere applicate integralmente le nuove norme tecniche di cui al DM 14 gennaio 2008, effettuando con le nuove norme tecniche una verifica di ‘‘congruenza tecnicà’ del progetto variato, ovvero una nuova progettazione strutturale dell’intero organismo costruttivo.
Anche in tali casi, comunque, la normativa prima in vigore potrà continuare ad essere utilizzata se il progetto di variante, ai sensi e per gli effetti degli articoli 65 e 93 del DPR 380/01, sia stato depositato entro il 30 giugno 2009.
La Circolare sottolinea che e’ compito del progettista strutturale dell’opera valutare se sussistono o meno le condizioni per definire ‘‘sostanziale’’ la variante, con le implicazioni sopra riportate.
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Opere edili: Legge finanziaria.
La Legge n. 191 del 23 dicembre 2009, Legge Finanziaria per il 2010, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2009, è composta da due articoli e ben 247 commi.
Queste alcune delle misure previste dal complesso provvedimento:
• finanziamento per adeguamento antisismico delle scuole: 300 milioni di euro;
• finanziamento per sostegno al settore dell'autotrasporto: 400 milioni di euro;
• finanziamento per costruzione di nuove strutture carcerarie e/o ampliamento di vecchie strutture: 500 milioni di euro;
• incremento del fondo 2010 per il finanziamento dell'università: 400 milioni di euro;
• incremento del fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio: 50 milioni di euro;
• finanziamento per stabilizzazione di lavoratori Asu: 370 milioni di euro;
• finanziamento di emittenti radiotelevisive locali: 50 milioni di euro;
• finanziamento per scuole private: 130 milioni di euro.
Tra le altre novità:
- creazione della c.d. Banca del Mezzogiorno S.p.a.;
- proroga della detassazione dei contratti di produttività per tutto il 2010;
- assessori e consiglieri comunali: taglio del 20%;
- norme di attuazione del Patto per la Salute (triennio 2010-2012);
- invalidità civile: incremento di 100 mila verifiche Inps al fine di prevenire le frodi;
Segnaliamo, inoltre, la proroga della detrazione del 36% per le ristrutturazioni degli edifici(disposta dai commi 10 e 11 dell'articolo 2).
in particolare disposizioni citate prevedono:
- la proroga al 31 dicembre 2012 della detrazione IRPEF del 36% per gli interventi di recupero edilizio delle abitazioni (art.2, comma 10, lett. a -b);
- la proroga per un ulteriore anno della detrazione IRPEF del 36% per l`acquisto di abitazioni facenti parte di edifici interamente ristrutturati da imprese di costruzione (detrazione da calcolarsi sul 25% del prezzo di acquisto, nel limite di 48.000 euro per unita` immobiliare), riconosciuta per interventi di recupero integrale del fabbricato devono essere eseguiti dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2012 e rogiti stipulati entro il 30 giugno 2013 (art.2, comma 10, lett. c)
- la messa a regime dell`IVA al 10% per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle abitazioni - art.2, comma 11.
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Termotecnica: Detrazione 55%: on line il software per l’invio telematico della comunicazione all’Agenzia delle Entrate.
Il Decreto Anticrisi ha introdotto l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati relativi ai lavori per i quali si intende avvalersi della detrazione del 55% (riqualificazione energetica) che proseguono oltre il periodo d’imposta (che per persone fisiche coincide con l’anno solare).
Le prime comunicazioni dovranno essere inviate all’Agenzia delle entrate, esclusivamente in via telematica, entro il 31 marzo 2010, indicando le spese sostenute nel 2009, qualora i lavori non siano già terminati entro il 31 dicembre 2009.
L’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile il software “Comunicazione per interventi di riqualificazione energetica” che consente la compilazione e la trasmissione della comunicazione.
La comunicazione potrà essere trasmessa in via telematica a partire dal 4 gennaio 2010.
Chi è tenuto a presentare il modello di comunicazione?
I contribuenti che effettuano interventi di riqualificazione energetica devono inviare il modello esclusivamente nel caso in cui i lavori proseguano oltre il periodo d’imposta nel quale sono iniziati per comunicare le spese sostenute nei periodi d’imposta precedenti a quello in cui i lavori sono terminati.
Il modello deve essere utilizzato per comunicare le spese sostenute a partire dal periodo d’imposta 2009.
I soggetti diversi dalle persone fisiche, con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, devono inviare la comunicazione con riferimento alle spese sostenute a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2008.
Pertanto, la comunicazione NON deve essere inviata nelle seguenti ipotesi:
• per lavori iniziati e conclusi nello stesso anno solare da Persone Fisiche (o altri contribuenti per i quali il periodo d'imposta coincide con l'anno solare)
• per lavori iniziati e conclusi nel medesimo periodo d’imposta da soggetti diversi dalle persone fisiche, con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare;
• per il periodo o per i periodi d’imposta in cui non sono sostenute spese.
Per gli interventi i cui lavori proseguono in più periodi d’imposta, deve essere presentato un modello per ciascun periodo d’imposta.
Collegamento diretto
Dicembre 2009
Appalti pubblici:
Dal 1° gennaio 2010 in vigore le nuove soglie comunitarie per gli appalti.
La Commissione Europea, con REGOLAMENTO (CE) N. 1177/2009 approvato il 30 novembre 2009, ha rideterminato i valori delle "soglie di rilevanza comunitaria" per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture stabiliti della Direttiva 2004/18/CE, recepita in Italia attraverso il Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 163/2006).
Per la natura del provvedimento (regolamento CE), i nuovi valori delle soglie trovano diretta applicazione anche in Italia senza che sia necessario un provvedimento di recepimento.
I regolamenti CE, infatti, sono provvedimenti direttamente esecutivi in tutti i paesi membri.
Tipologie di Contratto:
Appalti pubblici di forniture e di servizi.
Appalti pubblici di lavori.
Appalti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità governative centrali.
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Risparmio energetico:Detrazione 55%. L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la nuova guida “Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico”.
Il vademecum predisposto dall’amministrazione fiscale sulla Detrazione Irpef del 55% delle spese sostenute per la riqualificazione energetica degli edifici è stato aggiornato con le novità introdotte dal D.L. 185/2008 e, più recentemente, dal D.M. 6 agosto 2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 224 del 26 settembre scorso.
Ricordiamo, infine, che la recente modifica del comma 24 dell'art. 1 della Legge Finanziaria 2008 ha soppresso l'obbligo di redazione dell'attestato di certificazione energetica per usufruire delle detrazioni del 55% "per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione".
La guida dell’Agenzia è strutturata in 4 capitoli e un’appendice:
1. AGEVOLAZIONE PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA (in cosa consiste, chi può usufruirne, cumulabilità con altre agevolazioni).
2. GLI INTERVENTI INTERESSATI ALL’AGEVOLAZIONE (Interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, Interventi sugli involucri degli edifici, Installazione di pannelli solari, Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale)
3. TIPOLOGIA DI SPESA E RELATIVA DETRAZIONE (Spese detraibili, Calcolo e limiti della detrazione)
4. ADEMPIMENTI NECESSARI PER OTTENERE LA DETRAZIONE (La certificazione necessaria, I documenti da trasmettere, Come fare i pagamenti, I documenti da conservare
5. Quadro sintetico dei principali adempimenti, Contenuto dell’asseverazione)
6. APPENDICE
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Innovazione: L'innovazione energetica nei regolamenti edilizi comunali.
Il 29 Ottobre scorso è stato presentato a Bologna, presso il SAIE ENERGIA, il Rapporto ONRE 2009: "L'INNOVAZIONE ENERGETICA NEI REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI".
L'ON-RE è l'Osservatorio Nazionale sui Regolamenti Edilizi per il risparmio energetico, promosso da Cresme e Legambiente.
L'ON-RE ha effettuato un'analisi su scala nazionale dei regolamenti comunali ricostruendo la mappa delle norme in materia di risparmio e di efficienza energetica a livello territoriale, così da fornire a tutti gli operatori del settore delle costruzioni uno strumento interpretativo e allo stesso tempo informazioni puntuali e dettagliate.
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Fonti rinnovabili: Il dossier "USI TERMICI DELLE FONTI RINNOVABILI", promosso congiuntamente da ENEA con AIEE e FIRE, raccoglie alcuni articoli recenti e materiale ancora inedito (come le schede per tecnologia predisposte dall'ENEA per il Rapporto Rinnovabili di prossima pubblicazione).
Nel dossier sono trattate varie tecnologie per gli usi termici delle rinnovabili: a partire dal solare, alla geotermia, al controverso capitolo delle biomasse.
Ciascuna di queste tecnologie presenta le sue promesse e le sue opportunità, con ampi spazi anche per soluzioni e applicazioni innovative che potrebbero aumentarne l'interesse; ma ciascuna ha anche le sue ambiguità che devono essere chiarite e superate perché sia possibile perseguire sia una efficace politica di diffusione e quindi di promozione della domanda, sia una strategia di sviluppo industriale intesa a incoraggiare gli investimenti e a ricavare quel dividendo economico e di occupazione che è uno dei motivi portanti dell'interesse per le fonti rinnovabili.
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Novembre 2009
Sicurezza: Dagli ingegneri le indicazioni sul comportamento da adottare nel corso di ispezioni o controlli.
L'Ordine degli Ingegneri di Milano ha curato la redazione di un documento dal titolo "NORME DI COMPORTAMENTO DA ADOTTARE NEL CORSO DI UNA ISPEZIONE O CONTROLLO" rivolto a tutte le aziende (edili e non) contenente tutte le indicazioni sui comportamenti da tenere in caso di ispezioni degli organi di vigilanza.
Il documento chiarisce che le ispezioni o sopralluoghi (in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro) possono essere attuati dai diversi organi di vigilanza e controllo (ASL, Direzione Provinciale del Lavoro, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco).
Esse si distinguono in:
- Vigilanza amministrativa: attività di controllo, temporalmente antecedente all'emergenza di indizi di reato, rivolta alla prevenzione delle malattie professionali ed alla salvaguardia della salubrità, dell'igiene e della sicurezza negli ambienti di lavoro. Qualora nel corso di attività ispettive o di vigilanza previste da leggi o decreti, si riscontri la violazione di norme antinfortunistiche sanzionate penalmente, gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale sono compiuti con l'osservanza delle disposizioni previste dal Codice di procedura penale (artt 347 e successivi).
- Vigilanza giudiziaria: attività di controllo, temporalmente successiva alla emergenza di indizi di reato, rivolta ad assicurare la protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori. Anche in tal caso i funzionari, con qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, devono rispettare le regole del Codice di procedura penale e prendere, anche di propria iniziativa, notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori e compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova o atti di assicurazione personale, come l'arresto in flagranza di reato.
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Sicurezza: Una guida per il committente e per il responsabile lavori.
La Commissione Sicurezza Interordini coordinata dal Collegio Costruttori Edili di Industriali Reggio Emilia e con la collaborazione di Provincia, Comune e AUSL ha predisposto un documento dal titolo "Guida per committente e responsabile dei lavori".
La guida analizza i ruoli e le responsabilità del committente sia nell'ambito degli appalti pubblici che nell'ambito delle opere private illustrando dettagliatamente gli obblighi e le problematiche che da affrontare nell'organizzazione e gestione del cantiere.
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Approfondimenti tecnici: Disponibili le linee guida per “Green Home” del NAHB.
Il NAHB (National Association of Home Builders), associazione attiva fin dal 1942, ha reso disponibile on line la pubblicazione “NAHB Model GREEN Home Building Guidelines”.
Questa pubblicazione contiene indicazioni utili per i professionisti e le imprese interessate alla bioedilizia e alle tecniche progettuali e costruttive.
Gli autori chiariscono che essa non intende, né può, essere esaustiva e l’approccio proposto non può essere considerato l'unico possibile alle tecniche della bioedilizia.
La pubblicazione si articola nei seguenti 7 capitoli e un’appendice:
• 1 Scelta e preparazione del sito
• 2 Efficienza delle risorse
• 3 Efficienza Energetica
• 4 Efficienza idirica
• 5 Qualità dell'ambiente interno
• 6 formazione del proprietario e manutenzione
• 7 Impatto globale.
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Termotecnica: Detrazione 55% per le porte di ingresso che rispettano i limiti di trasmittanza delle finestre.
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Sicurezza: I chiarimenti del ministero del Lavoro su nomina del Coordinatore per lavori privati.
La Direzione generale per l'attività ispettiva e la Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del Lavoro, con la Circolare n. 30/2009, hanno fornito alcuni chiarimenti sulle modalità di applicazione del comma 11 dell’art. 90 del Teso Unico della Sicurezza (D.Lgs. 81/2008).
Come probabilmente i lettori ricorderanno, il suddetto comma era stato modificato dalla Legge Comunitaria 2008 nel mese di luglio prima della pubblicazione del c.d. “decreto correttivo” (D.Lgs.n. 106/09).
Tale modifica aveva riguardato, in particolare, il comma 11 dell’art. 90, che disciplina i casi di esclusione della nomina del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.
Nella sua stesura originaria, il comma citato escludeva dall'obbligo di nomina del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione tutti i lavori privati non soggetti a Permesso di Costruire (interventi realizzabili con DIA o rientranti nella c.d. attività edilizia libera).
La versione modificata dall'art. 39 della Legge Comunitaria, invece, limita l'esclusione ai lavori privati di importo inferiore a € 100.000 e per i quali non è necessario il Permesso di costruire.
In caso di lavori privati non soggetti a permesso di costruire, e di importo inferiore a 100.000 euro, quindi, il committente non deve nominare il coordinatore per la progettazione (CSP), ma nomina esclusivamente il coordinatore per l’esecuzione (CSE) che deve svolgere le funzioni previste dall’art. 91 (Obblighi del coordinatore per la progettazione), ossia la redazione del fascicolo tecnico e del piano di sicurezza e coordinamento.
In tali casi il coordinatore per l’esecuzione svolge, senza eccezioni o limitazioni, tutte le funzioni che l'articolo 91 attribuisce al coordinatore per la progettazione.
Il Ministero chiarisce, con la suddetta Circolare, che “si tratta di compiti che vanno svolti durante la progettazione dell'opera e pertanto il coordinatore per l'esecuzione dei lavori deve essere nominato contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, in modo da consentire la piena realizzazione di tutti i compiti connessi al ruolo di coordinatore per la progettazione, anche nei casi in cui tale ruolo venga svolto dal coordinatore per l'esecuzione”.
Naturalmente le considerazioni del Ministero sono valide qualora sia prevista la presenza, anche non contemporanea, di più imprese; nel caso in cui è previsto che l’esecuzione sia affidata ad un’unica impresa il coordinatore non deve essere nominato.
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Sicurezza: Disponibile il Testo Unico della Sicurezza aggiornato e commentato dal Ministero del Lavoro, testo aggiornato del Decreto legislativo 81/2008 in materia salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Il suddetto testo, che riporta le sanzioni a margine di ciascun articolo, è stato redatto “ad uso degli ispettori” del lavoro. Il “testo coordinato" è inoltre corredato dalle note ufficiali pubblicate il 29/9/2009.
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Approfondimenti tecnici: Dal consorzio ReLuis un esempio di rafforzamento locale di edifici in muratura con tiranti nella pubblicazione dal titolo: ”Esempio di calcolo su rafforzamento locale di edifici in muratura con tiranti”.
L’intervento illustrato nella pubblicazione prevede il rafforzamento locale di un edificio in muratura mediante introduzione di tiranti, nel caso in cui si attivi il meccanismo di ribaltamento fuori piano.
Il caso esaminato, in particolare, riguarda gli ultimi due livelli di una parete di un edificio sito in centro storico.
L’esempio segue il metodo di analisi dei meccanismi locali di collasso valido per gli edifici esistenti in muratura, e le corrispondenti formule utilizzate sono in accordo alla normativa vigente:
• Decreto Ministeriale 14 gennaio 2008, “Norme Tecniche per le Costruzioni”
• Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 617 del 2/2/09 “Istruzioni per l'applicazione delle «Norme Tecniche per le Costruzioni» di cui al D.M. 14/01/2008”).
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Sicurezza: Dalla AUSL di IMOLA il “Quaderno della sicurezza nei cantieri edili”. E' un opuscolo realizzato in collaborazione dall'U.O. Prevenzione e Sicurezza degli ambienti di lavoro dell'Ausl di Imola e dal Gruppo Provinciale Edilizia della Provincia di Bologna, per fornire ai professionisti e alle aziende del settore edile informazioni dettagliate sull'applicazione delle norme in materia di tutela della salute e sicurezza nei cantieri. Aggiornato in base alle modifiche introdotte dal D.Lgs 106 al Testo Unico sulla sicurezza (D. Lgs. 81/2008), nel mese di agosto di quest'anno.
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Termotecnica: Efficienza energetica degli impianti di riscaldamento: dal Ministero dello Sviluppo Economico le istruzioni per il cittadino. La scelta attenta degli impianti di riscaldamento delle abitazioni, in particolare della caldaia, e il loro mantenimento in efficienza assicura, nel corso degli anni, costi di gestione e bollette energetiche più bassi, minori consumi e inquinamento, regolarità di funzionamento e maggiore sicurezza per le nostre case.
Per supportare i semplici cittadini nel mantenere l'efficienza della caldaia, il Ministero dello Sviluppo Economico ha realizzato un breve vademecum esposto nel seguente documento.
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Ottobre 2009
Lavori pubblici: Guida alla vidimazione dei libri contabili, nello specifico il Registro di Contabilità Lavori delle imprese. Dal 13/02/2008 la vidimazione deve essere effettuata presso la locale Camera di Commercio tramite modulo di richiesta. Inoltre ci sono alcune regolarità da seguire per la compilazione e stampa del libro vidimato.
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